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La giudiziarizzazione della eccezione

27 dicembre 2006, 09:20

L’allucinante decreto che respinge un permesso per Persichetti

UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI VITERBO

N° 117/03 R.G. N° 66/06 R.P. N° 259/06 R.D.

Persichetti Paolo, nato a Roma il 6 5 1962, detenuto presso la CC. di Viterbo in esecuzione della sentenza C. Assise Appello Roma 16 2 91, di condanna a ventidue anni e sei mesi di reclusione per formazione di banda armata, omicidlo e detenzione di armi, con fine pena fissato al 1 11 2017, avanza stanza di permesso premio.

Egli è stato riconosciuto membro della banda armata "Brigate Rosse Unione Comunisti

Combattenti" e compartecipe dell’omicidio del gen. Licio Giorgieri, commesso in Roma ii 20¬ -3 1987 per finatità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico. Detenuto in Italla dal 29 5 87 ai 14 12 89, rimesso in libertà a seguito dell’intervenuta assoluzione dall’imputazione di omicidio aIl’esito del giudizio di primo grado, si è recato nel 1991 in Francia, ove ha subito quattordici mesi di detenzione nel 1994 1995 e si è dedicato ad attività di studio e di lavoro, anche in ambito universitario, sino aII’avvenuto arresto il 25 8-2002, con conseguente estradizione in Italia per l’esecuzione delta pena sopra indicata.

L’istanza è ammissibile poiché risulta espiato oltre un quarto delta pena, L’interpol,
interpellata in ordine alla condotta mantenuta in Francia dal Persichetti dal 1991 al 2002, si limita a riferire la regolarità comportamentale riscoritrata durante il periodo di detenzione ivi sofferto, mentre le Questure di Roma, Viterbo, Torino, e Bologna non forniscono utili indicazioni per ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata.

In data 17 2 2005 questo magistrato rigetta l’istanza di permesso premio avanzata dal detenuto tenuto conto dell’indimostrato avvenuto compimento, all’esito dell’osservazione condotta in istituto, di un significativo percorso di revisiona ed elaborazione critica del gravi reati commessi. Il tribunale di sorveglianza, in data 10 6 2005, respinge il reclamo del detenuto ritenendo che "ne! caso in questione, caratterizzato dalla particolare gravità del reato e dalla volontaria lunga sottrazione alla pretesa punitiva dello Stato italiano, appaiono necessari esiti di un’osservazione scientifica della personalità particolarmente approfondita e cosl adeguatamente attendibili, che depongano per una significativa mente approfondita revisione critica nella direzione della condivisione del valori fondanti del sistema giuridicodemocratico italiano".

Nella relazione di sintesi redatta il 25 10 2005 e nell’aggiornamento del 23 5 2006 è detto che il Persichetti ha esplicitato "la volontà di dimostrare il suo cambiamento inteso come rielaborazione del proprio vissuto e conseguente modifica del modo di agire e di vedere la realtà. (...) Sente ormai lontano il modo di agire di certi gruppi politici (definiti anche come nuove "br") (...) ha ormai raggiunto una maturità che gli consente di esporre le proprie idee in modo da rispettare le regole sociali."

Egli mantiene una regolare condotta penitenziaria, partecipa positivamente aile opportunità trattamentali offertegli ed intrattiene buorii rapporti interpersonali con I compagni di detenzione e con gIl operatori penitenziari.

La Direzione dell’istituto esprime tuttavia in data 23 5 2006 parere contrario alla concessione del beneficio richiesto, tenuto conto della entità della pena residua e della necessità di ulteriore osservazione.

La peculiarità del commesso reato e la recrudescenza del fenomeno terroristico imporigono un vaglio particolare della sussistenza deile condizioni previste per la concessione di permessi premio. I parametri ordinariamente utilizzati per i detenuti comuni (regolarità comportamentale, partecipazione aile attività trattamentali, disponibilità di validi referenti esterni) non sono certamente sufficienti per la formulazione di un giudizio di cessata pericolosità sociale di un soggetto del tutto estraneo alla sub cultura carceraria, con alto livello culturale, determinatosi alla commissione di un omicidlo per meditati motivi politici.

A fianco delle risultanze dell’osservazione penitenziaria questo magistrato ha ritenuto necessario quindi esaminare gil scritti del Persichetti ed acquisire copia del testo elaborato durante la detenzione, recentemente pubblicato, (ripetutamente richiesto al difensore e consegnato dopo circa due mesi dalla prima richiesta telefonica), al fine di verificare ulteriormente l’avvenuta assunzione dei valori di legalità indicati dal Tribunale di Sorveglianza ed anche i’inquadramento in termini etici del commesso reato.
Si tratta del libro "Esilio e Castigo", nel quale il detenuto, descrivendo le vicende della subita estradizione e del coinvolgimento nelle indagini sull’omicidio del prof. Biagi (risoltosi con l’archiviazione della propria posizione), esprime il proprio pensiero politico.

Si osserva che il Persichetti è ovviamente libero di interpretare a proprio piacimento le vicende personali e quelle politiche e di manifestare il proprio pensiero con ogni mezzo.

La sua visione istituzionale assume tuttavia rilevanza nel giudizio che questo magistrato è tenuto a formulare sulla richiesta di accesso al beneficio penitenziario. La magistratura di sorveglianza deve infatti esprimere un giudizio prognostico sulla persona, al fine di rilevarne la pericolosità sociale, attingendo indizi rivelatori non solo dai comportamenti, ma anche dalle manifestazioni del pensiero. Tale indagine ha ovviamente una maggiore importanza ne] caso in cui la devianza abbia radici ideologiche.

Dalla lettura degli elaborati del Persichetti risulta evidente che egli si considera appartenente ad una parte politica (che definisce gli" sconfitti") che concepisce come controparte rispetto a tutte le istituzioni pubbliche, accusate di scrivere la storia da vincitori assumendo atteggiamenti vendicativi attraverso "le relazioni delle commissioni parlamentari", le "sentenze della magistratura" ecc. (pag. 34 del volume "Esilio e Castigo"). [In realtà pag. 43, 30 capitolo, L’esportazione del/a co/pa, questo perché il magistrato ha i n mano uno stampatol.

Il costante atteggiamento di vittimismo politico ed il perdurante disprezzo delle istituzioni dello Stato di diritto riscontrabili in tutte le documentazioni esaminate, seppur praticati con "una maturità che gli consente di esporre le proprie idee in modo da rispettare le regole sociali" (come correttamente rilevato nella relazione di sintesi), non si conciliano né con la "condivisione dei valori fondanti del sistema giuridico democratico italiano", né con l’assunzione di responsabilità e la valutazione espiicitamente negativa del commesso omicidio (libere da ogni autogiustificazione di tipo sociologico) necessarie alla formulazione di un giudizio di revisione critica. Non risultano perciô integrati i presupposti ritenuti necessari dal Tribunale di Sorveglianza ai fini della formulazione di un giudizio di cessata pericolosità sociale.

E stato sicuramente avviato nel caso di specie un percorso di risocializzazione formate, espiicitato dalla pluriennale adesione aIle regole di civile conviveza e dalla utilizzazione degli strumenti culturali disponibili.

Occorre tuttavia, all’esclusivo fine della fruizione di benefici penitenziari, che sia parimenti avviata una riflessione in termini di effettiva revisione critica dei commessi reati, eventualmente rilevabile nel prosieguo delI’osservazione.

P.Q.M.

Vïsto l’art. 30 ter O.P. Sul conforme parere del Direttore della C.C. di Viterbo

RIGETTA

L’istanza di permesso premio avanzata da Persichetti Paolo. Viterbo 25 7 2006

Il Dirigente della Cancelleria S. Chiodi

Il Magistrato di Sorveglianza (Albertina Carpitella)

Depositato in cancelleria Il 25 07 2006

Visto 27 07 2006 il SOST. PROCURATORE DELLA REPUBBLI(:A Dott. Stefano D’Arma

Alla Direzione Casa Circondariale Viterbo Per notifica al detenuto Viterbo, 29 07 2006 pPc