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Libano: 750 morti in 20 giorni

Publie le lunedì 31 luglio 2006 par Open-Publishing
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Dazibao Guerre-Conflitti medio-oriente

Israele: stop ai raid per 48 ore E Siniora elogia i "martiri Hezbollah"

Un portavoce del dipartimento di Stato americano ha annunciato domenica sera che Israele sospenderà per 48 i raid aerei sul Libano e lascerà una finestra di 24 ore per consentire alla popolazione di fuggire dale zone di guerra. Dopo la strage di Cana e lo sdegno del mondo intero Israele cede dunque alle pressioni degli Stati Uniti, anche di fronte all’atteggiamento unanime del Consiglio di sicurezza dell’Onu che ha condannato i bombardamenti indiscriminati sui civili e sta preparando una dura risoluzione di condanna,

Dopo la strage di Cana persino il governo di Londra, abbandonando il tradizionale filo-americanismo, ha chieto un immediato cessato il fuoco in Medio Oriente. Ormai tutto il mondo sembra essere d’accordo sulla necessità di fermare l’offensiva israeliana che ha già fatto, in 19 giorni di guerra, 750 morti, quasi tutti civili. Tutto il mondo salvo gli Stati Uniti che si sono limitati a chiedere "moderazione" agli israeliani.

Nonostante lo stop di 48 ore nei bombardamenti, una tregua che non sembra affatto prossima. Anzi: l’apparente impantanamento dell’offensiva terrestre nel Libano meridionale (in oltre due settimane gli israeliani sono riusciti a penetrare in territorio libanese per poco più di due chilometri) sembra costringere il governo di Tel Aviv a spingere sempre di più sull’acceleratore della guerra per conquistare il massimo di vantaggi territoriali possibili una volta che sarà costretto a fermare i suoi soldati.

Ma per il primo ministro israeliano Eliud Olmert di vogliono ancora dieci, quindici giorni di guerra prima che Israele possa accettare una tregua. E ha ribadito durante una riunione del consiglio dei Ministri che «Israele non ha fretta». Eppure persino la Rice pensa che la misura sia quasi colma: «Penso che sia il momento di ottenere un cessate-il-fuoco. Attualmente dobbiamo provare a metterlo in pratica», ha detto parlando a Gerusalemme e commentando il rifiuto del premier libanese Fuad Siniora di incontrarla a Beirut dopo l’orrenda strage di Cana.

Il bilancio del bombardamento israeliano sulla piccola città libanese di Cana sembra essersi stabilizzato sulle orribili cifre diffuse sin dalle prime ore del mattino: 60 i morti sotto le macerie della palazzina distrutta, di cui 37 sono bambini. E le terribili foto dei piccoli corpi estratti dalle macerie hanno fatto in poche ore il giro del mondo.

Il primo effetto politico di questa nuova strage compiuta dagli israeliani è stato l’annullamento dell’incontro del presidente libanese Fuad Siniora con il segretario di Stato americano. A questo punto per i libanesi solo un «immediato e incondizionato» cessate il fuoco è accettabile. Lo ha detto il premier Siniora in una conferenza stampa convocata assieme al Nabih Berri, il presidente del Parlamento vicino gli Hezbollah. Siniora ha definito Israele «criminale di guerra» e ha aggiunto che non parteciperà a nessun negoziato se non ci ci sarà un cessate il fuoco. Siniora ha aggiunto di di voler «lanciare un grido molto forte a tutti i libanesi, tutti gli arabi e tutto il mondo perchè stiano al nostro fianco di fronte ai criminali di guerra israeliani». «La continuazione dell’ aggressione israeliana - ha aggiunto Siniora - non spezzerà la nostra fermezza. In questo momento qualsiasi discorso diverso dal cessate il fuoco non è accettabile». Ma il radicalizzarsi della situazione ha fatto sì che lo stesso Siniora si sia decisamente sbilanciato con gli Hezabolla elogiano il loro capo, Sayyed Hassan Nasrallah, e ha salutato «i martiri che cadono difendendo il Libano».

http://www.unita.it/view.asp?IDcontent=58523

Messaggi

  • foglie

    foglie estive
    foglie piene di sangue libanese
    foglie di bimbi senza vita
    foglie di menzogne statunitensi
    foglie estive
    piene di sangue palestinese
    piene dei colori degli orrori israeliani
    foglie estive che non ti aspetti
    in un giorno di pace
    che i libanesi aspettano da venti giorni

    by guido arci camalli arci peppino impastato arci cervo arci bergamo arci fuori orario arci guernica arci ceriana

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    • Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 Dicembre 1948

      Preambolo

      Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;

      Considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti dell’uomo hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell’umanità, e che l’avvento di un mondo in cui gli esseri umani godono della libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione dell’uomo;

      Considerato che è indispensabile che i diritti dell’uomo siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l’uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione;

      Considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo dei rapporti amichevoli tra le Nazioni;

      Considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti fondamentali dell’uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, nell’eguaglianza dei diritti dell’uomo e della donna, ed hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un migliore tenore di vita in una maggiore libertà;

      Considerato che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e l’osservanza universale dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali;

      Considerato che una concezione comune di questi diritti e di queste libertà è della massima importanza per la piena realizzazione di questi impegni;

      L’Assemblea Generale
      proclama

      la presente Dichiarazione Universale dei Diritti Dell’Uomo come ideale da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo e ogni organo della società, avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l’insegnamento e l’educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale, l’universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione.

      Articolo 1
      Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.

      Articolo 2
      1. Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciati nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.
      2. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del Paese o del territorio cui una persona appartiene, sia che tale Paese o territorio sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi altra limitazione di sovranità.

      Articolo 3
      Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.

      Articolo 4
      Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; La schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.

      Articolo 5
      Nessun individuo potrà essere sottoposto a trattamento o punizioni crudeli, inumani o degradanti.

      Articolo 6
      Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.

      Articolo 7
      Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad un’eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad un’eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.

      Articolo 8
      Ogni individuo ha diritto ad un’effettiva possibiltà di ricorso a competenti tribunali nazionali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge.

      Articolo 9
      Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.

      Articolo 10
      Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonchè della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.

      Articolo 11
      1. Ogni individuo accusato di reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie per la sua difesa.
      2. Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od omissivo che, al momento in cui sia stato perpetrato, non costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non potrà del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso.

      Articolo 12
      Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, nè a lesioni del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.

      Articolo 13
      1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato.
      2. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi Paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio Paese.

      Articolo 14
      1. Ogni individuo ha diritto di cercare e di godere in altri Paesi asilo dalle persecuzioni.
      2. Questo diritto non potrà essere invocato qualora l’individuo sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.

      Articolo 15
      1. Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.
      2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, nè del diritto di mutare cittadinanza.

      Articolo 16
      1. Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all’atto del suo scioglimento.
      2. Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.
      3. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.

      Articolo 17
      1. Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà privata sua personale o in comune con gli altri.
      2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà.

      Articolo 18
      Ogni individuo ha il diritto alla libertà di pensiero, coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell’insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell’osservanza dei riti.

      Articolo 19
      Ogni individuo ha il diritto alla libertà di opinione e di espressione, incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.

      Articolo 20
      1. Ogni individuo ha il diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica.
      2. Nessuno può essere costretto a far parte di un’associazione.

      Articolo 21
      1. Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio Paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti.
      2. Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio Paese.
      3. La volontà popolare è il fondamento dell’autorità del governo; tale volontà deve essere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura equivalente di libera votazione.

      Articolo 22
      Ogni individuo in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale nonchè alla realizzazione, attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con l’organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità.

      Articolo 23
      1. Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell’impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione.
      2. Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro.
      3. Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia un’esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, ad altri mezzi di protezione sociale.
      4. Ogni individuo ha il diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.

      Articolo 24
      Ogni individuo ha il diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite.

      Articolo 25
      1. Ogni individuo ha il diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all’alimentazione, al vestiario, all’abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari, ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità vedovanza, vecchiaia o in ogni altro caso di perdita dei mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà.
      2. La maternità e l’infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale.

      Articolo 26
      1. Ogni individuo ha diritto all’istruzione. L’istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L’istruzione elementare deve essere obbligatoria.
      L’istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l’istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.
      2. L’istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l’amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l’opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.
      3. I genitori hanno diritto di priorità nella scelta di istruzione da impartire ai loro figli.

      Articolo 27
      1. Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici.
      2. Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore.

      Articolo 28
      Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e la libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati.

      Articolo 29
      1. Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità.
      2. Nell’esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e della libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell’ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica.
      3. Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini e i principi delle Nazioni Unite.

      Articolo 30
      Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare un diritto di qualsiasi Stato gruppo o persona di esercitare un’attività o di compiere un atto mirante alla distruzione dei diritti e delle libertà in essa enunciati.

      ....