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> I detenuti festeggiano l’indulto - Boati di gioia come per i Mondiali

31 luglio 2006, 15:37

sempre per corretta informazione:

Ddl Camera 525 - Concessione di indulto

Ddl Camera 525 - Concessione di indulto

Articolo 1.

stralciato

Articolo 2.

(Indulto).

1. È concesso indulto [1]per tutti i reati commessi fino a
tutto il 2 maggio 2006 nella misura non superiore a tre anni per
le pene detentive e non superiore a 10.000 euro per quelle
pecuniarie sole o congiunte a pene detentive. Non si applicano le
esclusioni di cui all’ultimo comma dell’articolo 151 delcodice
penale[2].

2. È concesso indulto, per intero, per le pene accessorie
temporanee, conseguenti a condanne per le quali è applicato,
anche solo in parte, indulto.

3. L’indulto non si applica:

a) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice
penale:

1) 270 (associazioni sovversive), primo comma;

2) 270-bis (associazioni con finalità di terrorismo anche
internazionale o di eversione dell’ordine democratico);

3) 270-quater (arruolamento con finalità di terrorismo
anche internazionale);

4) 270-quinquies (addestramento ad attività con finalità di
terrorismo anche internazionale);

5) 280 (attentato per finalità terroristiche o di
eversione);

6) 280-bis (atto di terrorismo con ordigni micidiali o
esplosivi);

7) 285 (devastazione, saccheggio e strage);

8) 289-bis (sequestro di persona a scopo di terrorismo o di
eversione);

9) 306 (banda armata);

10) 416, sesto comma (associazione per delinquere
finalizzata alla commissione dei delitti di cui agli articoli
600, 601 e 602 del codice penale);

11) 416-bis (associazione di tipo mafioso);

12) 422 (strage);

13) 600 (riduzione o mantenimento in schiavitù o in
servitù);

14) 600-bis (prostituzione minorile);

15) 600-ter (pornografia minorile), anche nell’ipotesi
prevista dall’articolo 600-quater.1;

16) 600-quater (detenzione di materiale pornografico),
anche nell’ipotesi prevista dall’articolo 600-quater.1 del codice
penale, sempre che il delitto sia aggravato ai sensi del secondo
comma del medesimo articolo 600-quater;

17) 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo
sfruttamento della prostituzione minorile);

18) 601 (tratta di persone);

19) 602 (acquisto e alienazione di schiavi);

20) 609-bis (violenza sessuale);

21) 609-quater (atti sessuali con minorenne);

22) 609-quinquies (corruzione di minorenne);

23) 609-octies (violenza sessuale di gruppo);

24) 630 (sequestro di persona a scopo di rapina o di
estorsione), commi primo, secondo e terzo;

25) 648-bis (riciclaggio), limitatamente all’ipotesi che la
sostituzione riguardi denaro, beni o altre utilità provenienti
dal delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai
delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze
stupefacenti o psicotrope;

b) per i delitti riguardanti la produzione, il traffico e
la detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, di
cui all’articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, e successive modificazioni, aggravati ai sensi dell’articolo
80, comma 1, lettera a), e comma 2, del medesimo testo unico,
nonché per il delitto di associazione finalizzata al traffico
illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui
all’articolo 74 del citato testo unico, in tutte le ipotesi
previste dai commi 1, 4 e 5 del medesimo articolo 74;

c) per i reati per i quali ricorre la circostanza
aggravante di cui all’articolo 1 del decreto legge 15 dicembre
1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
febbraio 1980, n. 15, e successive modificazioni;

d) per i reati per i quali ricorre la circostanza
aggravante di cui all’articolo 7 del decreto legge 13 maggio
1991, n. 152, convertito, con modificazioni dalla legge 12 luglio
1991, n. 203, e successive modificazioni;

e) per i reati per i quali ricorre la circostanza
aggravante di cui all’articolo 3 del decreto legge 26 aprile
1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
giugno 1993, n. 305.

4. I benefìci di cui ai commi 1 e 2 sono revocati di
diritto se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un delitto non
colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non
inferiore a due anni.

5. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

www.cittadinolex.kataweb.it/article_view.jsp?idArt=43715&idCat=120

ciao
enza