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Articolo 18, un’emergenza vera?

par Nando

Publie le martedì 14 febbraio 2012 par Nando - Open-Publishing

Articolo 18, un’emergenza vera?
febbraio 10, 2012

Sepolti dalla neve, alle prese col gelo, colpiti quotidianamente dall’aumento del costo della vita, insultati dai governanti di turno (i giovani “mammoni” secondo la ministra Fornero o la noia del posto fisso secondo il professor Monti), presi per i fondelli dalla “sinistra” politico-sindacale i lavoratori italiani sono messi di fronte all’ennesima emergenza: l’attacco all’articolo 18 della vecchia legge 300.
Da qui una prevedibile (e giusta) chiamata alla lotta della sinistra radicale contro questo ennesimo attacco alle condizione dei lavoratori
Però siccome, a volte, ci si mobilita per cause legittime ma scarsamente conosciute sembra necessario fare un poco di chiarezza sul motivo del contendere.
L’articolo 18 (Reintegrazione nel posto di lavoro) dice testualmente:
“Ferme restando l’esperibilità delle procedure previste dall’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell’articolo 2 della predetta legge o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo, ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici prestatori di lavoro o più di cinque se trattasi di imprenditore agricolo, di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro. Tali disposizioni si applicano altresì ai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che nell’ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa alle sue dipendenze più di sessanta prestatori di lavoro…”.
Si tratta, evidentemente, di una buona difesa contro i licenziamenti individuali arbitrari, ovvero senza “giusta causa”, tuttavia non possiamo trascurare il fatto che dalla tutela sono esclusi i circa 4 milioni di lavoratori delle piccole aziende,nonché – nell’attuale quadro frammentato dei rapporti di lavoro – tutto il “popolo delle partite IVA”, che pur nella sua complessità comprende e maschera moltissimi rapporti di lavoro dipendente.
La prima domanda da porsi è dunque quanti lavoratori tutela l’articolo 18?
La seconda, conseguente, come li tutela effettivamente dal rischio di licenziamento?
Ricordiamo infatti che lo “scudo” dell’articolo 18 esclude:
i licenziamenti per “giusta causa”, legata a gravi motivi (es. furti aziendali o offese gravi ai superiori). Il lavoratore licenziato per giusta causa ha diritto solo alla liquidazione;
i licenziamenti per “giustificati motivi”, dipendenti da motivi aziendali o dall’eccessiva morbidità nel comportamento (es. troppi giorni di malattia). In tal caso il lavoratore ha diritto alla liquidazione e all’indennità di mancato preavviso.
Come ovviamente esclude i licenziamenti “senza giusta causa” di gruppi, anche ristretti, di lavoratori mascherati da licenziamenti collettivi dovuti, ad esempio, a ristrutturazioni aziendali. Il gioco è semplice: si trasferiscono i lavoratori sgraditi in un reparto-ghetto che poi si chiude in fase di “ristrutturazione”.
Come nulla può, infine, ed è il dato più importante, contro i veri licenziamenti collettivi che ogni giorno gettano sulla strada migliaia di lavoratori con la foglia di fico di un paio d’anni di ammortizzatori sociali.
Allora qual è il vero senso dell’attacco all’articolo 18?
Se non è la mobilità in “uscita”, tantomeno è la mobilità in “ingresso” vista l’ampia gamma di rapporti di lavoro atipici prevista dall’attuale legislazione del lavoro che consente lavoratori “usa e getta” senza vincolo alcuno.
E’ una battaglia di principio per stroncare, anche simbolicamente, le ultime conquiste delle lotte degli anni ‘70?
Sì e no. No perché la legge 300 è stata già abbondantemente svuotata dei suoi contenuti originari in più riprese (ultimo esempio il Collegato lavoro del 2010) senza che ciò provocasse particolare scandalo. Sì perché l’articolo 18 ha appunto valore simbolico e soprattutto perché un suo tentativo di modifica aprirebbe le porte a una riscrittura totale dei diritti dei nuovi lavoratori.
E’ appena il caso di ricordare che il buon Ichino e altri economisti vicini al PD hanno da tempo elaborato proposte e disegni di legge che “mediano” proprio sulla questione diritti.
Due sono le linee guida dell’operazione.
La prima è definire un nucleo minimo di diritti per tutti i lavoratori, vecchi, nuovi e futuri.
La seconda è la progressività della “somministrazione” di questi diritti per i nuovi e futuri assunti, che vuol dire una loro sospensione di fatto per due, tre o più anni.
Una indispensabile premessa per costruire quel nuovo quadro di relazioni industriali e di rapporti di lavoro a cui Marcegaglia aspira e che Marchionne inizia a praticare.
Riuscirà la ministra Fornero a rimanere insensibile a queste sirene?
Rimane la domanda del titolo. l’attacco all’articolo 18 è emergenza vera? Rende necessaria e urgente una mobilitazione?
Certo, come sarebbe necessario scendere in lotta contro tutti gli attacchi che ogni giorno subiamo su tutti i terreni, ma con un progetto di emancipazione complessivo che ponga all’ordine del giorno non già solo l’emergenza o la resistenza, ma il cambiamento sociale radicale ovvero una nuova società. Altrimenti è una guerra di logoramento, una difesa di trincee destinate a cadere una dopo l’altra.
E’ una ricetta vecchia, ma sempre attuale…
Guido Barroero

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