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Decreto flussi, circolari, comunicato della DPL Roma

Publie le lunedì 26 gennaio 2004 par Open-Publishing

Cari amici,

alla pagina di gennaio 2004 del mio sito
(http://www.stranieriinitalia.com/briguglio) troverete i due decreti di
programmazione dei flussi (uno per i lavoratori stagionali, uno per i non
stagionali), la circolare del Ministero del lavoro (n.5/2004), i
relativi allegati
e un interessante comunicato della Direzione provinciale del lavoro in
merito alla procedura di richiesta da parte del datore di lavoro.

Alcuni elementi interessanti:

1) Entrambi i decreti determinano le quote di ingresso come
anticipazione delle quote massime ammesse per il 2004. Il decreto per
gli stagionali promette anche un nuovo provvedimento emanato a seguito
della valutazione di eventuali fabbisogni aggiuntivi dopo il 30 giugno
2004. Tuttavia, ammontando l’anticipazione a 79500 ingressi, decreti
aggiuntivi (per stagionali o non stagionali) potrebbero essere adottati
solo con la procedura completa (parere delle Commissioni parlamentari,
etc.), e non con quella semplificata - la programmazione transitoria -
utilizzabile (e qui utilizzata) in mancanza del decreto standard. Il Testo
unico stabilisce infatti che con la programmazione transitoria non si
possa eccedere la quota complessiva ammessa nell’anno solare
precedente, e tale quota (79500) e’ stata raggiunta.

2) Gli ingressi per lavoro stagionale sono riservati a stagionali "anziani"
(gia’ ammessi in Italia in uno dei due anni precedenti) o provenienti da un
set preciso di Stati (Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia,
Lettonia,Lituania, Repubblica Ceca, Slovacchia, Serbia-Montenegro,
Croazia, Bulgaria, Romania, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia, Egitto)

3) Possono essere ammessi

a) 17500 lavoratori subordinati da determinati paesi (Tunisia, Albania,
Marocco, Moldavia, Egitto, Nigeria, Sri Lanka, Bangladesh, Pakistan;
ciascuno con una sua quota specifica) e 2500 da altri paesi con cui l’Italia
dovesse stipulare accordi;

b) 6100 lavoratori subordinati non stagionali (provenienti da qualunque
altro paese);

c) 500 dirigenti o lavoratori altamente qualificati, con contratto di lavoro
subordinato (provenienti da qualunque paese)

d) 2500 lavoratori autonomi di "alto livello" (professionisti, imprenditori,
etc.; da qualunque paese);

e) 400 lavoratori (subordinati o autonomi) Argentini, Uruguayani o
Venezuelani, di origine italiana, se iscritti nelle liste apposite
istituite nelle
rappresentanze italiane dei rispettivi paesi;

4) Le conversioni di permesso ad altro titolo in permesso per lavoro
autonomo sono limitate al caso di titolari di permesso per studio o
formazione (coerentemente con l’imminente - e infausta - cancellazione
della disposizione di cui al glorioso art. 39, co. 7, DPR 394/99), entro il
numero massimo di 1250 (in concorrenza - sembra - con le richieste di
ingresso per lavoro autonomo).

5) Le conversioni da studio, formazione, lavoro stagionale in lavoro
subordinato saranno invece ovviamente limitate dalle quote fissate per
lavoro subordinato. Se capisco bene, per stranieri provenienti da uno dei
paesi cui e’ assegnata una quota riservata, si fara’ riferimento a tale quota
specifica.

6) Le quote sono ripartite per regioni e, successivamente, per province
(non lo e’, pero’, la quota relativa ai lavoratori di origine italiana). La
ripartizione e’ fatta in modo tale da lasciare comunque riserve utilizzabili in
caso di necessita’. Una riserva e’ lasciata anche per l’assunzione di
lavoratori stranieri nell’ambito delle "Grandi opere". La circolare del
Ministero del lavoro da’ i dettagli in proposito (vedi, in particolare, gli
allegati).

7) Le Direzioni provinciali possono accettare le richieste dei datori di
lavoro immediatamente, purche’ corredate dalla documentazione
prescritta.

8) Per quanto riguarda la Provincia di Roma, vedi pero’ il comunicato della
locale Direzione provinciale del lavoro in proposito: si istituisce una
procedura di prenotazione per la presentazione della richiesta vera e
propria; per la prenotazione il datore di lavoro o un suo delegato (con
delega autografa e documento di riconoscimento) devono presentarsi tra
le 9.00 e le 12.00, muniti di documento in originale del datore di lavoro e
di fotocopia dello stesso documento e del passaporto del lavoratore
straniero (anche spedita per fax al datore). All’atto della prenotazione
viene consegnata la modulistica necessaria per perfezionare la domanda
e viene fissato un appuntamento. Che a nessuno venga in mente di
mandare come proprio delegato, per la prenotazione, il lavoratore
straniero illegalmente soggiornante: questi e’ infatti "residente
all’estero"...

Buona fortuna

sergio briguglio

p.s.: ulteriori informazioni potrebbero apparire, nei giorni
prossimi, sulle pagine delle Direzioni regionali e provinciali del
lavoro
(http://www.welfare.gov.it/EaChannel/MenuIstituzionale/Ministero/DirezioniRegionaliEProvinciali/default.htm?baseChannel=Ministero).