Home > Fine della moratoria europea sugli OGM?
di Roberto Meregalli (Beati Costruttori di Pace - ReteLilliput)
Il 27 gennaio scorso la Commissione Europea ha detto sì alla
commercializzazione del mais Bt-11 della Syngenta.
Si tratta di una decisione estremamente importante perché potrebbe
rappresentare la fine della moratoria che dal 1998 blocca la
commercializzazione di nuovi prodotti OGM nei 15 paesi dell’Unione.
Nel giugno del 1999 il Consiglio dei ministri dell’ambiente vide cinque
paesi membri schierati per la sospensione delle autorizzazioni di nuovi OGM
sino all’approvazione di una nuova direttiva sull’etichettatura e
tracciabilità dei prodotti geneticamente modificati. Sette paesi assunsero
una posizione addirittura più drastica dichiarando la loro intenzione a
seguire un "approccio precauzionale" e a non autorizzare la
commercializzazione di OGM senza una dimostrazione della loro sicurezza
sulla salute degli esseri umani e sull’ambiente. Di fatto venne sancita una
moratoria che ha fermato l’orologio delle licenze di commercializzazione di
OGM nell’Unione europea all’ottobre 1998 lasciando 13 richieste di
autorizzazione pendenti.
La decisione di ieri chiude dunque un capitolo di storia comunitaria sugli
OGM. I nuovi regolamenti relativi alla tracciabilità e all’etichettatura di
alimenti e mangimi sono stati pubblicati sulla gazzetta ufficiale europea il
18 ottobre 2003. Le due direttive sono:
1. Regolamento N. 1830/2003 del 22 settembre 2003 concernente la
tracciabilità e l’etichettatura di organismi geneticamente modificati e la
tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente
modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE
(http://europa.eu.int/eur-lex/pri/it/oj/dat/2003/l_268/l_26820031018it002400
28.pdf)
2. Regolamento N. 1829/2003 del 22 settembre 2003 relativo agli alimenti e
ai mangimi geneticamente modificati
(http://europa.eu.int/eur-lex/pri/it/oj/dat/2003/l_268/l_26820031018it000100
23.pdf)
Questi due regolamenti rappresentano le novità nell’ambito della
legislazione comunitaria che fin dagli inizi degli anni ’90 aveva stabilito
proprie regole su un tema su cui i consumatori europei si sono dimostrati
subito molto sensibili.
E’ del 1990 la direttiva sul rilascio nell’ambiente di organismi
geneticamente modificati (90/220/EEC) che tentava di stabilire procedure
comuni per gli stati membri e di creare un unico mercato per i prodotti
biotecnologici. La Direttiva permetteva agli Stati membri di rifiutare la
diffusione sul proprio territorio di un prodotto OGM, anche se consentito a
livello comunitario, nel caso il paese avesse "giustificate ragioni" per
credere che il prodotto approvato a livello europeo "costituisse un rischio
per la salute umana o per l’ambiente".
La Direttiva del ’90 era stata rivista nel marzo 2001 (2001/18/EC) entrando
in vigore il 17 ottobre dello stesso anno. La procedura di valutazione dei
rischi, necessaria per l’approvazione di un nuovo OGM era stata
ulteriormente rafforzata.
Nel luglio del 2001 la Commissione presentava le due nuove proposte
legislative approvate dopo varie modifiche ed emendamenti nel settembre del
2003. In sostanza i nuovi regolamenti stabiliscono un’unica procedura per
ottenere l’approvazione di un nuovo OGM sia per uso alimentare che per la
coltivazione (rilascio nell’ambiente). L’analisi scientifica dei rischi
viene demandata alla nuova Authority europea sul cibo.
Per quanto riguarda l’etichettatura dei prodotti biotech, già la direttiva
del 1997 sui "novel foods" stabiliva l’obbligo di etichettatura di cibi e
relativi ingredienti, sementi incluse. Però gli alimenti prodotti con
ingredienti OGM che nel prodotto finale non presentavano più traccia di essi
erano esentati dall’obbligo di etichettatura. Una successiva
regolamentazione del 2000 aveva stabilito la soglia dell’1% come
contaminazione accidentale, cioè un prodotto contenente OGM sino alla soglia
dell’1% non richiedeva l’etichettatura.La nuova regolamentazione estende
l’obbligo di etichettatura a tutti i prodotti OGM anche a quelli in cui il
processo di produzione, partendo da alcuni ingredienti OGM non ne evidenzia
la presenza sul prodotto finale.
In altre parole tutti i prodotti contenenti o fabbricati con ingredienti OGM
devono essere confezionati con la dicitura "contiene OGM". Questo però non
deve far pensare che non esista una soglia di accidentalità che esenta
dall’obbligo di etichettatura; "La presenza di tracce di OGM nei prodotti
può essere accidentale o tecnicamente inevitabile. Tale presenza non
dovrebbe pertanto far scattare automaticamente l’applicazione dei requisiti
in materia di etichettatura e tracciabilità."
La soglia per la presenza accidentale di OGM è dello 0,5%. La soglia sotto
la quale non è obbligatoria l’etichettatura è quella dello 0,9%.Le due nuove
direttive entreranno in vigore nel mese di aprile 2004.
L’approvazione relativa al mais Bt-11 era nell’aria anche se era stata
rinviata innumerevoli volte negli ultimi mesi. Sia l’’11 novembre scorso che
il 12 dicembre il Comitato Scientifico composto dai rappresentanti dei 15
paesi dell’Unione aveva fallito nel trovare un accordo.
Ora tutti i paesi membri hanno tre mesi di tempo per esprimere la loro
posizione su questa decisione. Va detto che la Commissione ha comunque il
potere di imporre la propria scelta.
Il voto su questa spinosa questione, svoltosi l’8 dicembre scorso aveva
mostrato che Austria, Danimarca, Francia, Grecia e Lussemburgo erano
contrari, mentre Spagna e Gran Bretagna a favore. Germania, Belgio e la
"nostra" Italia si erano astenute.
Il mais Bt-11 è stato approvato per uso alimentare (pop corn, merende
eccetera) ma non come semente. La fine della moratoria potrebbe risolvere
(ma a questa questione sarà dedicato un dossier in preparazione) la causa
che gli Stati Uniti, insieme ad altri paesi, hanno intentato in sede WTO
contro l’Unione Europea, il 13 maggio scorso.
Su www.tradewatch.splider.it aggiornamenti sulle vicende del commercio
internazionale.
GRANELLO DI SABBIA (n°122)
Bollettino elettronico settimanale di ATTAC