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REDDITO DIGNITA’ DIRITTI: CONTINUA LA TRATTATIVA SULL’APPLICAZIONE DELLA LEGGE 30
Publie le venerdì 20 febbraio 2004 par Open-PublishingCGIL, CISL E UIL FIRMANO ANCHE L’ACCORDO SUI CONTRATTI DI INSERIMENTO
La CGIL, dopo aver strumentalizzato la protesta e il malcontento dei lavoratori contro il "libro
bianco" di Maroni e l’attacco all’art 18, sbandierato lotte radicali contro la Legge 30 (legge
Biagi), nella realtà continua a trattare l’applicazione delle norme che precarizzano ulteriormente il
lavoro, non solo quello dei "giovani".
La CGIL continua a sostenere che si batterà per non far inserite nei rinnovi contrattuali le
norme, che rendono ancor più precario il nostro lavoro, previste dalla legge 30, quello che hanno
firmato smaschera l’ennesima frottola: con questo accordo i nuovi contratti di inserimento sono
applicabili con queste regole fino alla contrattazione nazionale, questo significa che, anche se non li
inseriscono direttamente nei contratti nazionali, i contratti di inserimento sono già in vigore.
Con questo accordo, già da subito, tantissimi lavoratori e soprattutto lavoratrici potranno essere
inquadrati due livelli sotto quelli previsti da contratto nazionale,
ECCO I CONTENUTI DELL’ACCORDO INTERCONFEDERALE PER I CONTRATTI DI INSERIMENTO
Firmato il giorno 11 febbraio 2004 tra CGIL, CISL, UIL e padronato (confindustria, confcommercio,
legacoop, ecc.) l’accordo definisce l’applicazione dei contratti di inserimento e di reinserimento
previsti dal decreto legislativo n. 276/03 (decreto attuativo della Legge 30) e varrà fino a
diversa disciplina stabilita nei contratti collettivi di settore.
Contenuti principali dell’accordo:
– possono essere assunti con contratto di inserimento i disoccupati da oltre 12 mesi
(definendo così la disoccupazione di lunga durata) fino a 32 anni di età. A questi si aggiungono, come
definisce la legge, i "giovani" tra i 18 e i 29 anni, chi ha più di 45 anni, chi non lavora da più
di 2 anni, le donne nelle zone con disoccupazione femminile superiore al 10% di quella maschile o
con occupazione femminile inferiore del 20% a quella maschile, e infine i disabili psico-fisici.
– l’inquadramento "potrà" essere inferiore di due livelli rispetto all’effettivo lavoro
svolto
– la durata minima è di 9 mesi e massima di 18 mesi, con l’eccezione dei disabili con una
durata massima di 36 mesi
– il progetto deve prevedere una formazione teorica anche di solo 16 ore (prevenzione
antinfortunistica, rapporto di lavoro, ecc.).
– il periodo di inserimento/reinserimento, in caso di passaggio a tempo indeterminato, non
ha valore per gli scatti di anzianità o di carriera
DIAMO UNA FORTE RISPOSTA A QUESTO SCEMPIO DI DIRITTI CON LO
SCIOPERO GENERALE DEL 12 MARZO
indetto dalla CUB