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autistici 1 - trenitalia 0 --- ecco la sentenza completa del reclamo

Publie le mercoledì 15 settembre 2004 par Open-Publishing

Lunedi’ 13 settembre a tarda sera hanno depositato la sentenza del reclamo
di Autistici.org / Inventati.org sul provvedimento di urgenza che ci ha
obbligato quest’estate a rimuovere le pagine del sito
www.autistici.org/zenmai23/trenitalia . Il reclamo e’ stato accolto e tutte
le accuse di Trenitalia respinte. Entro 60 giorni Trenitalia potrebbe
procedere al procedimento ordinario vero e proprio, ma ci auguriamo che
questa sconfitta gli serva a tenere in maggior conto la liberta’ di
espressione.

Tribunale di Milano Sezione Feriale

Oggi, 7 settembre 2004, nel procedimento di reclamo ex art. 669 terdecies
c.p.c.
davanti al Collegio composto dai sigg. magistrati:
dott. ssa Nicoletta Ongania Presidente
dott. Massimo Fabiani Giudice
dott. Claudio Marangoni Giudice rel.

Sono presenti:

per i reclamanti Associazione Investici e xxxxx xxxxxxxx l’avvocato Gilberto
Pagani ed il signor xxxxx xxxxxxxx personalmente

per la reclamata Trenitalia spa l’avvocato Madeleine Lupi e il dott.
Tamburrano

per le parti.
L’avvocato Pagani produce n. 11 documenti come da elenco allegato
L’avvocato Lupi produce copia de L’Espresso del 9.9.2004
I difensori si riportano alla rispettiva istanza

N. 54800/04 R.G.
IL TRIBUNALE DI MILANO
sezione feriale
cosi’ composto
dott. ssa Nicoletta Ongania Presidente
dott. Massimo Fabiani Giudice
dott. Claudio Marangoni Giudice rel.
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente

ORDINANZA

in ordine al reclamo ex art. 669 terdecies proposto nell’interesse dell’ASSOCIAZIONE INVESTICI e di xxxxx xxxxxxxx avverso il provvedimento
emesso dal Giudice di questo Tribunale in data 3.8.2004 all’esito del procedimento cautelare promosso da Trenitalia S.p.A. nei confronti degli odierni reclamanti.

Ritiene il Collegio che il reclamo sia fondato e debba pertanto essere
accolto.

Invero appare necessario - al di la’ delle ulteriori questioni sollevate
dalle
parti - verificare se nel caso di specie sia possibile individuare nel
contenuto
della pagina web contraddistinta dall’indirizzo telematico ricollegabile
alle
odierne parti reclamanti http://www.autistici.org/zenmai23/trenitalia e nel
pop up
presente sulla corrispondente pagina gli estremi di un lecito esercizio del
diritto di satira.

A tal fine deve rilevarsi in via generale che il diritto di satira e’
riconosciuto e tutelato nell’ordinamento quale particolare espressione della
liberta’ di manifestazione del pensiero e di critica ed e’ dunque ricompreso
nell’ambito di tutela garantita dall’art. 21 Cost.
Invero se per un verso la satira non si propone di rappresentare una
situazione
o un fatto nei suoi termini reali ed effettivi, tuttavia dalla realta’
sttessa
trae spunti per l’espressione di un giudizio critico su di essa tramite
riferimenti ed immagini di natura comica e paradossale.

In tale prospettiva la satira si configura quale diritto di critica
esercitato
in forma sarcastica ed ironica e pertanto, in relazione all’intrinseca
esasperazione grottesca dei toni che in genere la contraddistinguono, la
valutazione del legame funzionale tra la forma espressiva e il giudizio
critico-valutativo che essa comunque manifesta non puo’ implicare il
rigoroso
rispetto di parametri espressivi improntati a criteri di stretta
razionalita’ e
di adeguatezza in genere richiamati a proposito del diritto di critica.

Tali criteri risulterebbero di fatto incongrui rispetto a raffigurazioni
satiriche in forma sarcastica e paradosale, cui per antica tradizione si
connettono anche espressioni ed immagini non di rado pesanti e velenose.

E’ evidente tuttavia che la necessaria elasticita’ di valutazione della
forma
espressiva della raprresentazione satirica non puo’ spingersi fino al limite
di
giustificare anche l’ingiuria gratuita, svincolata cioe’ da qualsiasi
concreto
riferimento ad un giudizio critico - sia pure aspro nei toni - che trovi
comunque fondamento attendibile nel quadro degli elementi dialettici e di
fatto
che hanno dato origine al tema della polemica.

Nel caso di specie l’obiettivo polemico delle pagine web oggetto delle
contestazioni da parte di Trenitalia S.p.A. risultava il contributo che tale
societa’ avrebbe fornito alla partecipazione italiana alle operazioni
belliche
in Iraq mediante l’esecuzione del trasporto di veicoli ed attrezzzature
militari
a tale scopo destinati.

E’ noto - e comunque anche documentalmente attestato in atti (v. docc. da 1
a 19
fasc. Ass. Investici) - che tale contributo all’epoca dei fatti era stato
soggetto ad aspre critiche da una parte del movimento pacifista contrario
alla
partecipazione del nostro Paese alle operazioni militari in Iraq e che
numerose
manifestazioni erano state indette proprio in riferimento a tali trasporti.

Tali circostanze risultano dunque tali da integrare un obbiettivo e valido
colegamento tra le raffigurazioni e i temi proposti nel sito con eventi
reali ed
attinenti a questioni implicanti scelte e motivazioni ideali di indubbia
rilevanza sotto diversi profili.

L’intento satirico risultava dunque perseguito nel caso di specie mediante
la
ripresa pressoche’ integrale dell’aspetto esteriore dell’home page del sito
di
Trenitalia s.p.a., modificata nella denominazione dei vari servizi offerti
in
maniera tale da far risultare il trasporto di mezzi militari - e l’ausilio
ad
imprese belliche - come l’attivita’ esclusiva della societa’ stessa.

Deve dunque confermarsi dalla visione della pagina web contestata che la
tecnica
utilizzata per raggiungere l’effetto satirico sia di natura sostanzialmente
parodistica, intendendosi con essa lo stravolgimento dei contenuti
concettuali
dell’opera parodiata (nel radicale ribaltamento del suo significato, nella
realizzazione della relativa antitesi sostanziale, nell’inversione
sostanziale
del mezzo espressivo) operato, per finalita’ comiche, burlesche o - appunto
 
satiriche attraverso l’utilizzazione dei suoi stessi elementi estrinseci e
la
conservazione della sua forma esteriore (v. Tribunale di Milano 29.1.1996,
in
motivazione , che seppure attinente a controversia relativa ad opera
letteraria
risulta pienamente richiamabile nel caso di specie al fine di precisare i
tratti
caratteristici dell’opera parodistica).

Il fenomeno della parodia - peraltro in se’ non normativamente definito ma
di
antica e costante tradizione - si esplica secondo canoni o schemi non
predefiniti e implica un ineliminabile carattere di parassitismo rispetto
all’opera parodiata, nel senso che essa trova fondamento proprio nella
preesistenza di un’opera di riferimento cui operare ripetuti rimandi in
chiave
deformante.

Sul piano della tutela del diritto d’autore - profilo peraltro non trattato
nel
presente procedimento cautelare, ma nell’ambito del quale si registrano i
maggiori approfondimenti sul punto e che appare rilevante in se’ al fine di
dare
conto in via generale della possibile tutela assicurata dall’ordinamento -
e’
ormai opinione generalmente condivisa quella che attribuisce all’opera
parodistica la natura di opera autonoma, in quanto implicante comunque una
(seppur modesta) attivita’ creativa, e dunque una protezione ai sensi degli
artt. 1 e 2 L.A. in quanto dotata di propria autonoma individualita’.

Essa evidentemente sfugge alla necessita’ di un preventivo consenso da parte
dell’autore dell’opera originaria o comunque del soggetto cui essa risulta
indirizzata, consenso che difficilmente sarebbe concesso - in ragione del
rapporto di radicale antinomia e di rovesciamento concettuale che la parodia
riveste rispetto all’opera di derivazione o al soggetto coinvolto - e la cui
mancanza determinerebbe un’intollerabile compressione di una forma
espressiva
direttamente e storicamente ricollegabile all’esercizio del diritto di
critica e
di manifestazione del pensiero.

Nel caso di specie non vi e’ dubbio che l’elaborazione contestata abbia
integrato uno stravolgimento dell’home page del sito di Trenitalia s.p.a.,
ricollegando i riconoscibili elementi formali e grafici a vicende di
indubbio
rilievo politico al fine di manifestare in chiave satirica un evidente e
severo
giudizio critico sul contributo posto in essere dalla societa’ alla
movimentazione di mezzi militari e dunque - secondo la tesi che fonda tale
elaborazione - all’indebita partecipazione del nostro Paese ad eventi
bellici in
ossequio a direttive politiche di parte.

In tale prospettiva non puo’ negarsi che l’elaborazione grafica in questione
risulti effettiva espressione di uno spunto critico - espresso anche con
raffigurazioni di un certo impatto simbolico (v. il pop up contestato) - che
tuttavia nel suo complesso non appare eccedere l’ambito di una accesa
polemica
politica condotta da posizioni radicalmente contrapposte in ordine a
questioni
che involgono inevitabilmente anche profili di rilievo sia politico, che
giuridico che di natura morale.

In tale contesto i rilievi sollevati da Trenitalia s.p.a. circa la
pretestuosita’ delle critiche ad essa rivolte per i trasporti di mezzi
militari
a suo tempo eseguiti - in quanto dovuti per effetto della sua qualita’ di
monopolista del trasporto ferroviario - non risultano tali da inficiare la
legittimita’ dell’esercizio della critica avverso tali comportamenti,
attenendo
essi non gia’ all’effettiva realta’ del fatto dal quale la critica aveva
preso
le mosse, quanto proprio ad una interpretazione di fatti e comportamenti
necessariamente frutto di una visione soggettiva, difficilmente
riconducibile al
criterio di necessita’ della verita’ del fatto in quanto l’esercizio del
diritto
di critica comporta una valutazione da parte dell’interprete che puo’
esprimersi
in termini di condivisibilita’ o meno delle tesi affermate, non gia’ sotto
il
profilo delle verita’ medesime.

La liceita’ dell’elaborazione grafica presente sulla pagina web contestata
da
Trenitalia s.p.a. comporta dunque il rigetto delle istanze cautelari
avanzate
dalla medesima, risultando ogni ulteriore profilo di doglianza assorbito
dalla
positiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti del diritto di
critica
espresso in forma satirica.

A cio’ consegue pertanto l’integrale riforma del provvedimento oggetto di
reclamo nonche’ la condanna di Trenitalia al rimborso delle spese di
entrambe le
fasi del procedimento cautelare, liquidate in Euro 5.100,00 (di cui Euro
300,00
per spese, Euro 800,00 per diritti e Euro 4.000,00 per onorari) oltre Iva,
Cpa e
rimborso spese ex art. 15 T.F.

P.q.m.
visto l’art. 669 terdecies c.p.c. :
 in accoglimento del reclamo avanzato dall’ASSOCIAZIONE INVESTICI e da
xxxxx
xxxxxxxx nei confronti di TRENITALIA s.p.a. recova il provvedimento
cautelare
emesso dal Giudice designato di questo Tribunale in data 3.8.2004 e respinge
le istanze cautelari proposte da TRENITALIA s.p.a. nel ricorso depositato in
data 23.6.2004;
 condanna TRENITALIA s.p.a. al rimborso delle spese del procedimento in
favore
delle controparti, liquidate in Euro 5.100,00 oltre Iva, Cpa e rimborso
spese
ex art. 15 T.F.

Cosi’ deciso in Milano, nella camera di consiglio del 7 settembre 2004.