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CATTIVERIE DI STATO!!
Contro la famiglia!
un decreto che peggiora ulteriormente la possibilita’ di riunire la famiglia
Ricongiungimento familiare: pubblicato nella Gazzetta ufficiale il decreto legislativo 3 ottobre 2008, n. 160, che modifica le regole per il ricongiungimento dei cittadini stranieri immigrati.
Più restrittive le nuove disposizioni entreranno in vigore il 5 novembre.
Il decreto legislativo 3 ottobre 2008, n. 160, che modifica il decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, in tema di ricongiungimento familiare, è stato pubblicato nella GU n. 247 di ieri 21 ottobre ed entrerà in vigore il 5 novembre.
Le nuove regole in sintesi:
– possibile il ricongiungimento con il coniuge solo se avrà compiuto 18 anni;
– più difficile ricongiungersi con i figli maggiorenni in quanto si dovrà accertare che non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;
– per i genitori a carico, il ricongiungimento sarà possibile solo se non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza ovvero, nel caso di genitori ultrasessantacinquenni, se gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute;
– nel caso di ricongiungimento con il genitore ultrasessantacinquenne, questi dovrà avere una assicurazione sanitaria oppure dovrà essere iscritto al Servizio sanitario nazionale previo pagamento di un contributo;
– nei casi di mancanza di certificazioni o quando sussistano dubbi sulla loro autenticità le ambasciate italiane potranno rilasciare direttamente le certificazioni sulla base degli esiti dell’esame del DNA da effettuarsi a spese dei richiedenti;
– per quanto riguarda il reddito, questo dovrà essere non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale aumentato della metà dell’assegno per ogni familiare da ricongiungere, il che significa che il richiedente dovrà possedere un reddito annuo minimo pari a 7.713 euro per ricongiungere una persona, 10.248 per due, 12.855 per tre e così via. Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici ovvero per il ricongiungimento di due o più familiari dei titolari dello status di protezione sussidiaria è richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente;
– infine, passa da 90 a 180 giorni il termine a partire dal quale il familiare che deve ricongiungersi potrà richiedere direttamente il visto all’ambasciata italiana nel caso di ritardo dello sportello unico nel rilasciare il nulla osta.