Home > MUTUI, TORNA IL FINTO REGALO DELLA RINEGOZIAZIONE

MUTUI, TORNA IL FINTO REGALO DELLA RINEGOZIAZIONE

Publie le martedì 10 maggio 2011 par Open-Publishing

Come tre anni fa, il ministro Tremonti estrae dal cappello una regola per rinegoziare i mutui a tasso variabile. Dovrebbe servire a proteggere i mutuatari più deboli dal preannunciato rialzo dei tassi, che inevitabilmente farà salire le rate da pagare. Ma in realtà il provvedimento non porta alcun vero vantaggio per chi ha sottoscritto il mutuo. Semmai ne porta alle banche. Inoltre, si sancisce per legge la morte della concorrenza.

Il “decreto sviluppo”, approvato dal governo la scorsa settimana, prevede la possibilità per i clienti meno abbienti (indicatore Isee fino a 30mila euro) che abbiano stipulato un mutuo a tasso variabile fino a 150mila euro, di chiederne la rinegoziazione alla propria banca, trasformando così il tasso variabilein un tasso fisso. (1)

In una fase in cui la Bce ha aumentato il tasso ufficiale il mese scorso e lo farà ancora nel prossimo futuro, la finalità dell’operazione è evidente: proteggere i mutuatari più deboli dal rialzo dei tassi, che inevitabilmente farà salire le rate da pagare sui mutui a tasso variabile, tipicamente indicizzati al tasso interbancario Euribor. Ma come al solito il diavolo si nasconde nei dettagli. Se leggiamo bene il decreto, scopriamo che non c’è nessun vantaggio per i clienti; casomai, per le banche.

DA TASSO VARIABILE A FISSO

Vediamo cosa prevede il decreto, riducendo al minimo i dettagli tecnici. Consideriamo un mutuo di 120mila euro a vent’anni, stipulato all’inizio del 2008, a tasso variabile determinato così: interbancario a breve termine (Euribor) + 1 per cento. Il decreto dice al mutuatario: bene, puoi chiedere di sostituire il parametro di riferimento (Euribor) con il tasso Irs a dieci anni. Cos’è mai questo Irs? Diciamo che è la media dei tassi a breve termine che il mercato si attende per i prossimi dieci anni. (2) Quindi il nuovo tasso fisso sarebbe determinato così: tasso medio dei prossimi dieci anni + 1 per cento. Il vantaggio per il cliente è quello di fissare la rata. Ma attenzione: questa viene determinata in base alle aspettative del mercato sull’andamento futuro dei tassi. Il cliente avrà quindi un vantaggio dalla rinegoziazione solo se i tassi d’interesse saliranno di più rispetto a quanto il mercato si aspetta oggi. In caso contrario, si rivelerà una scommessa perdente per il cliente (e vincente per la banca, naturalmente).

Sarebbe quindi sbagliato presentare l’operazione come una protezione della clientela più debole rispetto al rialzo dei tassi d’interesse. In realtà, l’operazione è neutrale dal punto di vista finanziario: prevede lo scambio tra un flusso di rate variabili e un flusso di rate fisse con uguale valore atteso. Il cliente avrebbe una convenienza a richiedere la rinegoziazione, a queste condizioni, solo se credesse che i tassi d’interesse saliranno, nei prossimi dieci anni, più di quanto il mercato prevede ora. Ma quanti clienti sono in grado di fare questa valutazione? Forse verranno “consigliati” dalla loro banca. La quale ha almeno una convenienza immediata a fare l’operazione: il tasso applicato al mutuo aumenterebbe subito di oltre due punti percentuali e la rata mensile del nostro esempio di oltre cento euro. (3) Forse il decreto vuole fare un regalino alle banche, consentendo loro di anticipare il rialzo dei tassi previsto per il prossimo futuro?

E LA CONCORRENZA?

C’è poi un altro aspetto che colpisce: il totale disprezzo per il mercato. Non dovrebbe essere la concorrenza che induce le banche a offrire la rinegoziazione dei mutui a condizioni convenienti per i mutuatari? Si sa, il mercato non è perfetto. Ma non si favorisce certo il suo funzionamento stabilendo per legge le nuove condizioni che i clienti possono chiedere in sostituzione di quelle vecchie. A maggior ragione, se tali condizioni non portano alcun reale vantaggio ai clienti, sorge il sospetto che si voglia proprio evitare che la concorrenza eserciti i suoi effetti. (4)

Per concludere, un ricordo del passato che ritorna. Nel maggio del 2008, il ministro dell’Economia, appena insediato, concordò con l’Abi una convenzione per la rinegoziazione dei mutui a tasso variabile.

Anche allora si presentò come vantaggiosa una regola di revisione delle rate che in realtà non presentava alcun beneficio per la clientela. L’unico effetto era limitare la concorrenza tra le banche. Già allora fummo critici su quell’iniziativa :

http://www.lavoce.info/articoli/pagina1000430.html

Ora ci risiamo. Che tristezza: quando potremo scrivere che in Italia le cose cambiano?

(1) Articolo 8 del decreto legge “Prime disposizioni urgenti per l’economia”.

(2) Per il lettore più tecnico: l’Irs è l’Interest Rate Swap sull’interbancario. Quindi l’effetto economico del decreto è quello di consentire al mutuatario di “swappare” il suo tasso variabile con un fisso, alle condizioni di mercato.

(3) I dettagli di questo e di altri esempi sono disponibili sul Sole-24Ore del 5 maggio 2011.

(4) Naturalmente, si può obiettare che il tasso stabilito dal decreto è un livello massimo: le banche sono libere di applicare tassi inferiori. Ma sappiamo come vanno queste cose. Il livello massimo stabilito dalla legge finisce per diventare un “punto focale” al quale tutte le banche si adeguano: sembra fatto apposta per facilitare il coordinamento delle banche in un equilibrio collusivo.

10.5.2011

Angelo Baglioni