Home > Cassazione: condominio con più libertà, il canto della vicina non disturba.

Cassazione: condominio con più libertà, il canto della vicina non disturba.

Publie le sabato 5 giugno 2010 par Open-Publishing
1 commento

Vivere in un condominio porta una serie di vantaggi e svantaggi. La convivenza con persone che, di fatto, non scegliamo ma ci ritroviamo come vicini origina in alcuni casi attriti e situazioni di litigiosità. Statisticamente, il cantare compare tra i più diffusi fattori scatenanti di discussioni condominiali. In realtà il tono di voce alta finisce quasi sempre per essere un pretesto per generare un conflitto basato su altre motivazioni. Ma da oggi si è liberi di cantare all’interno dei condomini. E guai a chi tenta di zittire un vicino che intona melodie. La Cassazione spiega che "zittire" una persona "mentre da’ libero sfogo al canto sul balcone della propria finestra equivale a tenere un comportamento quantomeno inopportuno se non addirittura potenzialmente atto a ledere i diritti della persona, garantita nella manifestazione esteriore come ’singola’ pure nella carta costituzionale". Il caso esaminato dalla Corte (sentenza n. 20750/2010) riguarda un 58enne fiorentino che aveva detto alla sua vicina di "farla finita" con le sue canzoni. Di tutta risposta lei aveva risposto in modo offensivo dicendogli in sostanza di farsi gli affari suoi. La Corte nella sentenza annota che non e’ dato sapere quali fossero i gorgheggi nè quali fossero le canzoni intonate dalla giovane donna che per abitudine si affacciava alla finestra per intonare canti. Nel giorno della lite il vicino, stufo di sentirla cantare le aveva detto di farla finita. La reazione di lei era stata immediata e d offensiva e così il caso finiva davanti al giudice di pace con una denuncia per ingiuria. La donna veniva assolta in primo e secondo grado perchè si è ritenuto che avesse reagito di fronte a un fatto ingiusto. Inutile il tentativo del 58enne di sostenere che nella specie non poteva configurarsi la "causa di non punibilita’ della provocazione" dato che lui aveva solo chiesto alla vicina di non disturbare con il proprio canto. La suprema corte dando ragione alla donna ha evidenziato che "il principio e’ stato applicato in modo corretto dal giudice del merito" ed osserva che le parole usate dal vicino per tacitare il canto della donna ("falla finita") hanno un "carattere ultimativo e non urbano" di formulare la richiesta.
Secondo il componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del consumatore” di Italia dei Valori Giovanni D’AGATA la sentenza ha chiarito, innanzitutto, un diritto inviolabile per ogni cittadino italiano: cantare è un diritto di espressione della persona

Messaggi

  • E’ proprio vero che in Italia si ricorre alla Magistratura per qualsiasi motivo, spesso banale? Stando a questo intervento sembra proprio di SI ed una vicenda insignificante, risolvibile con il semplice "buon senso" diventa anche un pretesto per gridare ad una affermazione di una libertà riconquistata.
    Da sottolineare anche l’arguzia del giudicante che ritiene la frase "Falla finita"! come non urbana e quindi anche, passibile, di sanzioni!
    Proporrei alla redattrice di questa perla di articolo di fare una nuova battaglia in Parlamento che finalmente istituisca, come materia obbligatoria nelle scuola, "Ingiurie urbane"!
    Tolleranza e buon senso, signori!
    Vivo in quartiere popolare dove il canto (anche quello sguaiato, stonato e volgare) si autoregolamenta senza nessun intervento esterno proprio con la tolleranza e buon senso limitando la propria "libertà di canto" all’ora ed al luogo, alla situazione oggettiva ambientale (dopo mezzanotte, in ospedale o al cimitero, riunione o manifestazione).
    La questione è proprio tipica di un condominio e di soggetti (entrambi) spocchiosi che invece di chiamare al corretto funzionamento la propria ragione la delegano nelle mani (o meglio nella "testa") di altri.