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Un “mostro” che si aggira per l’Europa: la direttiva Bolkestein

Publie le domenica 8 gennaio 2006 par Open-Publishing
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Dazibao AGCS-Bolkestein Marco Bersani

La Commissione europea ha dato vita alla “direttiva Bolkestein”, il più grande attacco al modello sociale continentale sinora tentato, volto all’apertura alla concorrenza e alla privatizzazione di tutti i servizi pubblici, alla deregolamentazione dei diritti del lavoro, alla riduzione degli spazi decisionali delle istituzioni democratiche. I perché del “No” di movimenti, organizzazioni sindacali, partiti ed enti locali.

di Marco Bersani

Indice

1. Introduzione

2. Gli Accordi di Lisbona 2000-2010

3. Due contraddizioni globali insuperabili

4. Due ulteriori elementi di contesto

5. La direttiva Bolkestein

5.1 L’iter procedurale

5.2 Gli obiettivi della direttiva

5.3 Breve storia della direttiva

5.4 Campo di applicazione: tutti i servizi sul mercato

5.5 Piena continuità con l’Accordo Generale sul Commercio dei Servizi

5.6 Libertà di insediamento : azzerati i poteri delle autorità locali

5.6.1 Alcune conseguenze

5.7 Libertà di circolazione dei servizi : il principio del paese d’origine

5.7.1 Alcune valutazioni

5.8 Sotto tiro i sistemi sanitari

6. L’opposizione alla direttiva Bolkestein

7. Proposte per un’altra Europa possibile

1. Introduzione

Un “mostro” si aggira per l’Europa. Ha le sembianze di una direttiva, ovvero di una legge valida per tutti gli Stati membri dell’Unione Europea, e porta il nome evocativo di Bolkestein, ereditato dall’omonimo suo creatore, ex-Commissario Europeo alla Concorrenza e al Mercato Interno.

Contro questo “mostro” si stanno da tempo mobilitando le parti migliori della società civile europea, attraverso una rete capace, forse per la prima volta, di assumere concretamente una dimensione continentale. Sono scesi in campo movimenti, organizzazioni sindacali, partiti ed enti locali, ciascuno partendo da una propria lettura specifica, ma che inevitabilmente ha ricostruito il disegno complessivo che sottende alla direttiva Bolkestein: il più grande attacco al modello sociale europeo sinora tentato, volto all’apertura alla concorrenza e alla privatizzazione di tutti i servizi pubblici, alla deregolamentazione dei diritti del lavoro, alla riduzione degli spazi decisionali delle istituzioni democratiche.

In queste pagine, cercheremo di dimostrare queste affermazioni. Attraverso una conoscenza diretta e dettagliata del provvedimento legislativo e delle relative conseguenze da esso innescate. Ma anche provando a inserire elementi di conoscenza che ci aiutino a comprendere come mai ad un certo punto del percorso di integrazione europea sia arrivata la direttiva Bolkestein e a quali elementi di crisi del modello neoliberista tenti di rispondere. Ci sembra necessario per dare forza alla richiesta di ritiro della direttiva Bolkestein, ma anche per dare sostanza alla necessità della costruzione di un’altra Europa possibile, sociale e di pace.

2. Gli accordi di Lisbona 2000-2010

Nel marzo 2000 si riunisce il Consiglio Europeo ed elabora il nuovo obiettivo strategico per il decennio 2000-2010 : fare dell’Europa l’economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale.

“Il raggiungimento di questo obiettivo richiede una strategia globale volta a:

 predisporre il passaggio verso un’economia e una società basate sulla conoscenza migliorando le politiche in materia di società dell’informazione e di R&S, nonché accelerando il processo di riforma strutturale ai fini della competitività e dell’innovazione e completando il mercato interno;

 modernizzare il modello sociale europeo, investendo nelle persone e combattendo l’esclusione sociale;

 sostenere il contesto economico sano e le prospettive di crescita favorevoli applicando un’adeguata combinazione di politiche macroeconomiche.

Questa strategia è intesa a consentire all’Unione di ripristinare condizioni di piena occupazione e a rafforzare la coesione regionale nell’Unione europea. Il Consiglio europeo dovrà stabilire l’obiettivo della piena occupazione in Europa nella nuova società emergente, maggiormente adeguata alle scelte personali di donne e uomini. Se le misure esposte più avanti sono attuate in un sano contesto macroeconomico, un tasso medio di crescita economica del 3% circa dovrebbe essere una prospettiva realistica per i prossimi anni” (Consiglio Europeo 23-24 marzo 2000 - Conclusioni della Presidenza).

Come si può intuire, erano gli anni in cui i punti di forza dell’Unione Europea, basati sull’introduzione dell’euro e sulla stabilità finanziaria consentivano a un’Europa quasi interamente governata da governi di centro-sinistra di fare previsione ottimistiche sulla possibilità di coniugare l’obiettivo della massima competitività economica sui mercati internazionali con il mantenimento del modello sociale europeo.

Scendendo nello specifico di quegli Accordi, vale la pena tuttavia rilevare cosa già allora si intendesse negli obiettivi strategici per “completamento del mercato interno” e per “modernizzazione del modello sociale europeo”:

“Per completare il mercato interno in taluni settori e per migliorare le prestazioni insoddisfacenti di altri è necessario agire rapidamente per tutelare gli interessi delle imprese e dei consumatori. Altresì fondamentale, se si vogliono sfruttare interamente i vantaggi derivanti dalla liberalizzazione del mercato, è un quadro efficace per una revisione e un miglioramento costanti, basato sulla strategia per il mercato interno approvata dal Consiglio europeo di Helsinki. Inoltre, sono anche essenziali regole eque ed applicate uniformemente in materia di concorrenza e di aiuti di Stato onde garantire che le imprese possano prosperare e operare efficacemente su un piano di parità nel mercato interno.

Il Consiglio europeo chiede pertanto alla Commissione, al Consiglio e agli Stati membri, nell’ambito delle rispettive competenze:

 di elaborare, entro la fine del 2000, una strategia per la soppressione degli ostacoli ai servizi; - di accelerare la liberalizzazione in settori quali gas, energia elettrica, acqua, servizi postali e trasporti. Analogamente, per quanto riguarda l’uso e la gestione dello spazio aereo, il Consiglio invita la Commissione a presentare proposte quanto prima possibile. L’obiettivo è quello di ottenere, in tali settori, un mercato interno pienamente operativo.

 di concludere sollecitamente i lavori sulle future proposte di aggiornamento della normativa in materia di appalti pubblici, in particolare per permettere la partecipazione delle PMI, onde consentire che la nuova regolamentazione entri in vigore entro il 2002;

 di fissare una strategia per altre azioni coordinate intese a semplificare il quadro regolamentare, inclusa l’efficienza dell’amministrazione pubblica, a livello sia nazionale che comunitario. Essa dovrebbe comprendere l’individuazione dei settori in cui è necessaria un’ulteriore azione degli Stati membri per razionalizzare il recepimento della normativa comunitaria nella legislazione nazionale;

 di proseguire i rispettivi sforzi intesi a promuovere la concorrenza e a ridurre il livello generale degli aiuti di Stato, spostando l’accento dal sostegno alle singole società o ai singoli settori verso il conseguimento di obiettivi orizzontali di interesse comunitario, quali l’occupazione, lo sviluppo regionale, l’ambiente e la formazione o la ricerca” ( Consiglio Europeo 23-24 marzo 2000 - Conclusioni della Presidenza).

Come si può intuire direttamente da questi stralci della risoluzione adottata, quella predisposta a Lisbona è una strategia basata sull’idea di “governance” della globalizzazione neoliberista, ovvero di una politica di governo - sono gli anni del lancio della cosiddetta “terza via” mondiale - che non mette in discussione le cause della globalizzazione neoliberista, puntando piuttosto di mitigarne gli effetti più distruttivi.

Non poteva che essere così d’altronde, avendo l’Unione Europea sin dalla sua nascita posto in capo alla Banca Centrale Europea, anziché al Parlamento Europeo democraticamente eletto, le scelte di politica economica; e avendo in rapida successione approvato i Trattati di Cardiff, Maastricht ed Amsterdam che ne hanno delineato la fisionomia strategica: un’Unione Europea basata sulla stabilità monetaria e finanziaria, vista non come strumento dialettico e flessibile dentro le mutate condizioni storiche, bensì come vincolo non negoziabile e imperituro.

Con queste premesse, che il pensiero unico del mercato divenisse l’unico strumento di “regolazione” sociale è qualcosa di più di un semplice rischio: è una logica conseguenza, ulteriormente dettata dalle trasformazioni economiche e produttive che in questi decenni hanno investito il continente europeo, che da territorio di forte produzione industriale è divenuto realtà economico-produttiva quasi interamente basata sui servizi, il cui settore copre oggi il 70% del P.I.L. dell’intero continente.

3. Due contraddizioni globali insuperabili

Per capire appieno la portata di quanto sopra affermato e per comprendere il perché il “compromesso” dettato dagli Accordi di Lisbona non poteva necessariamente funzionare, occorre allargare per un momento lo sguardo e provare sinteticamente a delineare le contraddizioni insuperabili in cui il modello neoliberista si dibatte.

Il modo di produzione capitalistico si trova, nella sua fase neoliberista, di fronte a due contraddizioni insuperabili.

La prima riguarda la svolta epocale relativa al nodo delle risorse energetiche. L’epoca delle materie prime fossili (petrolio, carbone etc.) è in prossimità della propria curva discendente e nel giro di non più di mezzo secolo l’intera produzione mondiale dovrà essere organizzata sulla base di nuove fonti energetiche e materie prime. Questa situazione si innesta sulla più generale contraddizione capitale-natura, ovvero sulla consapevolezza di come il limite delle risorse naturali e il degrado ecologico comportino l’impossibilità di una generalizzazione a tutto il pianeta del modello di produzione e di consumi storicamente determinatosi nel ricco Occidente. Una consapevolezza che, da sola, costringerebbe a rimettere in discussione alla radice il modello.

La risposta scelta dai poteri forti del modello neoliberista per rispondere a questa contraddizione è stata netta - “il nostro modello di vita non è negoziabile” - e si è articolata in una duplice direzione:

a) verso l’accaparramento delle risorse residue, attraverso lo scatenamento della guerra globale permanente e l’occupazione militare dei territori nei cui sottosuoli giacciono;

b) verso l’accaparramento delle future materie prime e basi della produzione - acqua, suolo, semi, specie viventi, biotecnologie - attraverso gli accordi portati avanti dalle grandi istituzioni finanziarie internazionali (Fondo Monetario, Banca Mondiale, Organizzazione Mondiale del Commercio).

La seconda contraddizione in cui si dibatte il modello neoliberista riguarda l’economia al tempo del “pensiero unico del mercato”. Lungi dall’aver prodotto, grazie all’esponenziale aumento della produttività dovuto alle scoperte tecnologiche che hanno reso attuale la globalizzazione dei mercati, una qualche forma di redistribuzione delle ricchezze prodotte, il modello neoliberista ha allargato in maniera esponenziale la forbice della disuguaglianza sociale, al punto che oggi si trova ad affrontare una crisi economica strutturale. Il sistema soffre di sovrapproduzione di beni materiali conseguente alla mancata allocazione degli stessi su nuovi mercati.

La domanda a cui deve rispondere sul piano concreto è la seguente: come può un modello economico che si trova di fronte al doppio problema di una sovrapproduzione di beni materiali e di una mancata espansione su nuovi mercati perpetuare la propria persistenza e la propria ragion d’essere, ovvero la valorizzazione del capitale?

La risposta è stata ancora una volta conseguente: se l’epoca dello “sviluppo” generalizzato - ovvero dell’accesso per tutti gli abitanti del pianeta alla dimensione di “consumatore” - è definitivamente tramontata, non resta che ricercare la valorizzazione del profitto attraverso la riduzione generalizzata del costo del lavoro e la trasformazione dei beni comuni naturali e dei beni comuni sociali, di cui i servizi pubblici rappresentano la garanzia di universalità, in beni economici da sottoporre alle leggi di mercato.

Detta in altre parole, se l’accesso a nuovi mercati per i beni materiali prodotti è strutturalmente impossibile e d’altronde i mercati già acquisiti risultano “saturi”, si tratta di garantirsi i profitti, da una parte precarizzando i diritti del lavoro, dall’altra trasformando in merci quelli che da sempre sono stati vissuti e gestiti come beni comuni.

Sono proprio queste due contraddizioni insuperabili e il loro reciproco intreccio ad aver reso impossibile la scommessa “compromissoria” degli Accordi di Lisbona. L’obiettivo della massima competitività sui mercati internazionali non poteva coniugarsi con il mantenimento dell’alto grado di protezione dei diritti sociali e del lavoro, perché è esattamente sulla drastica riduzione di questi che poteva sperare di essere raggiunto.

4. Due ulteriori elementi di contesto

Il quadro sopra accennato deve arricchirsi di due ulteriori elementi di contesto: i negoziati Agcs all’interno dell’Organizzazione Mondiale del Commercio e il processo di allargamento dell’Unione Europea.

Per quanto riguarda i negoziati Agcs - avviati nella Conferenza Intergovernativa di Marrakesch a fine ’94 e ancora in corso con alterne vicende, ma con continuità di percorso - l’Unione Europea è da tempo schierata in prima linea per la loro più estesa attuazione. Sono negoziati che puntano all’abbattimento di qualunque barriera alla libera circolazione dei servizi nel mercato mondiale. I Paesi che vi partecipano devono dichiarare quali settori di servizi sono disposti ad aprire alla libera concorrenza e nello stesso tempo formulare agli Paesi partecipanti le richieste di liberalizzazione di settori di servizi. All’interno del negoziato, l’UE ha sinora formulato la richiesta di liberalizzazione dei servizi essenziali a 102 Paesi del sud del mondo. Orbene, molti di questi Paesi si stanno opponendo a queste richieste, adducendo come motivazione il fatto che mentre l’Unione Europea chiede la messa sul mercato dei servizi a livello internazionale, continua a tutelarli a livello interno.

È evidente come l’avvìo del completamento del mercato interno permetterebbe all’UE di superare le resistenze più sopra addotte e consentirebbe alle proprie multinazionali dei servizi la presa di possesso di estesi mercati a livello internazionale.

Analogamente agisce il processo di allargamento dell’Unione Europea. Con l’estensione a 25 del numero di Paesi coinvolti, non si è proceduto solo ad un aumento quantitativo degli Stati Membri. Per la prima volta, ci si è trovati di fronte non alla necessità di integrare Paesi con economie sostanzialmente simili per livello di innovazione tecnologica e dinamiche finanziarie, bensì all’arrivo di una fetta di Europa con un livello decisamente differente.

La nuova Unione Europea è a tutti gli effetti un’Europa a due velocità, e i nuovi Paesi, di recente transizione al mercato, sono territori a bassissimo grado di protezione sociale e del lavoro.

Se l’obiettivo prioritario dell’Unione Europea fosse l’innalzamento dei livelli di benessere delle popolazioni sicuramente si sarebbe dovuto procedere ad un’integrazione basata sull’armonizzazione delle reciproche normative; ma se l’obiettivo prioritario - per le ragioni che più sopra abbiamo richiamato - rimane quello della massima competitività sui mercati internazionali, ecco che l’Europa a due velocità può divenire l’occasione per costruire un mercato interno del lavoro e dei servizi interamente basato sul ‘dumping interno’, ovvero sull’utilizzo della scarsa protezione sociale e del lavoro delle economie dei nuovi arrivati per abbassare progressivamente i livelli di protezione storicamente garantiti dal modello sociale europeo.

È l’insieme di queste concause che ha costituito l’humus di crescita della direttiva Bolkestein.

Di fronte alla storica sconfitta economica e politica dell’ipotesi di terza via, ovvero del “compromesso” sociale partorito dagli Accordi di Lisbona, il modello neoliberista sceglie il tentativo di un’uscita a “destra”: si abbandona il modello sociale europeo per scagliarsi, lancia in resta, verso il pilastro strategico fondamentale, la competitività a livello internazionale. Costi quello che costi in termini sociali.

5. La Direttiva Bolkestein

5.1. L’iter procedurale

La proposta di direttiva è stata approvata all’unanimità dalla Commissione Europea dell’allora Presidente Romano Prodi in data 13 gennaio 2004. Dal punto di vista procedurale, si tratta di un provvedimento codecisionale (Art. 251 del Trattato Europeo), ovvero la cui approvazione, per avere forza di legge, deve essere sottoposta a tre organi istituzionali dell’Unione Europea: Commissione Europea, Consiglio Europeo e Parlamento Europeo.

L’iter è piuttosto complesso. Per quanto riguarda la Commissione Europea, una volta approvata la proposta, non è previsto alcun tipo di ulteriore intervento sino alla predisposizione del testo finale. La Commissione Europea segue l’iter della direttiva nei passaggi all’interno delle altre due istituzioni senza intervenire nel merito della stessa, riservandosi invece il potere di ritirarla prima del passaggio definitivo in Parlamento Europeo, laddove ne rilevasse, per via degli emendamenti intercorsi, l’incongruità con la proposta inizialmente approvata.

Il Consiglio Europeo raccoglie il parere dei Governi degli Stati Membri e deve formulare pareri ed emendamenti al testo.

Il Parlamento Europeo interviene a due livelli sul contenuto della proposta di direttiva: attraverso le Commissioni e attraverso la seduta plenaria. Le Commissioni interessate devono esprimere un parere che può essere sia di tipo globale sull’insieme del provvedimento, sia accompagnato da una serie di emendamenti specifici. Il parere e gli emendamenti delle Commissioni vengono raccolti dalla Commissione per la Concorrenza e il Mercato Interno, che può assumerli o meno, e che ha sua volta deve esprimere un parere sia globale, sia accompagnato da emendamenti specifici.

L’insieme di questi passaggi - proposta approvata dalla Commissione Europea, parere espresso dal Consiglio Europeo, parere espresso dalla Commissione per la Concorrenza e il Mercato Interno (che raccoglie anche i pareri espressi dalle altre Commissioni) viene sottoposto al Parlamento Europeo attraverso due sedute plenarie: nella prima, il Parlamento Europeo può a sua volta presentare e approvare emendamenti - che possono essere assunti o meno nel testo definitivo - ; nella seconda, il testo definitivo approntato dalla Commissione Europea, sulla base delle precedenti risultanze, viene sottoposto al voto finale di bocciatura o approvazione.

Nelle attuali ipotesi di lavoro, la Commissione Europea si prefigge di giungere entro il 2005 all’approvazione definitiva della direttiva Bolkestein, per consentirne da subito la graduale entrata in vigore e renderla compiutamente operativa a partire dal 1° gennaio 2010.

5.2. Gli obiettivi della direttiva

L’obiettivo dichiarato della proposta di direttiva è quello di stabilire un quadro giuridico che elimini gli ostacoli alla libertà di stabilimento (termine che nell’uso corrente della lingua italiana viene meglio reso dalla parola ‘insediamento’) dei prestatori di servizi ed alla libera circolazione dei servizi tra Stati membri e che garantisca a prestatori e destinatari dei servizi la certezza giuridica necessaria all’effettivo esercizio di queste due libertà fondamentali.

Seguendo il testo approntato dalla Commissione, gli ostacoli allo sviluppo delle attività di servizi tra Stati membri emergono soprattutto in due tipi di situazioni:

a) quando un prestatore di uno Stato membro desidera stabilirsi in un altro Stato membro per prestarvi i suoi servizi e

b) quando un prestatore, a partire dal proprio Stato membro d’origine, desidera fornire un servizio in un altro Stato membro, in particolare spostandosi temporaneamente nel territorio di quest’ultimo.

In definitiva, la proposta di direttiva mira ad eliminare un certo numero di ostacoli giuridici alla realizzazione di un vero mercato interno dei servizi.

5.3. Breve storia della direttiva

La proposta di direttiva si inserisce nel quadro del processo politico avviato nel marzo 2000 dagli Accordi di Lisbona.

Per rispondere all’appello lanciato in quella sede dai capi di Stato e di Governo, la Commissione definisce nel dicembre 2000 “Una strategia per il mercato interno dei servizi”. Questo documento mira a far sì che i servizi possano essere prestati attraverso l’Unione Europea con la stessa facilità con cui vengono prestati all’interno di uno Stato membro.

Nel luglio 2002, la Commissione Europea presenta la relazione “Lo stato del mercato interno dei servizi” che compila l’inventario delle difficoltà e delle frontiere che impediscono il regolare funzionamento del mercato interno dei servizi e ne valuta l’impatto economico.

Nel novembre 2002, il Consiglio Europeo rileva come “debba essere data elevatissima priorità politica all’eliminazione degli ostacoli legislativi e non legislativi ai servizi nel mercato interno” ed esorta la Commissione ad accelerare i lavori sulla predisposizione di uno strumento legislativo appropriato.

Nel febbraio 2003, il Parlamento Europeo “accoglie con favore le proposte di uno strumento orizzontale che garantisca la libera circolazione dei servizi sotto forma di principio del paese d’origine, riconoscimento reciproco, cooperazione amministrativa e, laddove strettamente necessario, armonizzazione”.

Nel maggio 2003, nella sua “Strategia per il mercato interno - Priorità 2003-2006”, la Commissione Europea annuncia che “prima della fine del 2003 presenterà una proposta di direttiva sui servizi nel mercato interno, che definirà un quadro giuridico chiaro ed equilibrato, inteso ad agevolare le condizioni di stabilimento e di prestazione transfrontaliera dei servizi.

Nell’ottobre 2003, il Consiglio Europeo identifica nel mercato interno un settore chiave per migliorare la concorrenzialità dell’economia europea e creare così condizioni atte a favorire la crescita e l’occupazione. A tale riguardo “invita la Commissione a presentare le proposte necessarie a completare il mercato interno e a sfruttarne completamente il potenziale, a stimolare l’imprenditorialità e a creare un vero mercato interno dei servizi”.

Di lì a poco nasceva la direttiva Bolkestein.

5.4. Campo di applicazione: tutti i servizi sul mercato

Il campo di applicazione della direttiva è stato ed è tuttora oggetto di discussione fra i fautori e gli avversari della stessa. In effetti, il testo, scritto in maniera complessa e a volte contraddittoria, non facilita la comprensione se non attraverso un’analisi incrociata dello stesso. Da cui emerge inequivocabilmente come l’ambito di applicazione della direttiva si estenda a tutti i servizi, dalle attività logistiche di qualunque impresa produttiva ai servizi pubblici.

Per capirne la portata, che equivale all’apertura alla concorrenza e alla privatizzazione di tutti i servizi, proviamo a svolgere le tappe del percorso. La prima delle quali ci porta all’Art. 2 della direttiva che esclude esplicitamente dal campo di applicazione solo le attività individuali nel campo dei servizi finanziari, delle comunicazioni elettroniche e dei servizi di trasporto, in quanto già deregolamentate da apposite discipline di settore.

A questo dobbiamo aggiungere quanto previsto dagli Artt. 3 e 4. Il primo comma dell’art. 3 recita infatti : “Gli Stati membri applicano le disposizioni della presente direttiva nel rispetto delle norme del trattato che disciplinano il diritto di stabilimento e la libera circolazione dei servizi.” Dove per “servizio” ha da intendersi (art. 4, comma 1, punto 1) “qualsiasi attività economica che consiste nel fornire una prestazione dietro corrispettivo economico”.

Se teniamo conto, inoltre, del considerando n. 15, laddove recita che “...la nozione di servizio comprende ogni attività economica normalmente svolta dietro retribuzione senza che per questo il servizio debba essere necessariamente pagato da coloro che ne fruiscono ed indipendentemente dalle modalità di finanziamento del corrispettivo economico” la formulazione diviene chiara.

Poiché anche la fruizione di un gran numero di servizi pubblici è subordinata al pagamento di un corrispettivo, sia esso una tassa o una tariffa, è evidente come anche questi siano ricompresi nel concetto di “remunerazione”; dunque siano “attività economiche” a tutte gli effetti e di conseguenza rientranti nel campo di applicazione della direttiva.

Ma la prova decisiva la troviamo nel considerando n. 13, laddove dice che “I servizi sono già oggetto di un considerevole acquis comunitario... La presente direttiva viene ad aggiungersi a detto acquis comunitario per completarlo. Quando un servizio è già contemplato in una o più norme comunitarie, la presente direttiva e queste norme si applicano congiuntamente e le disposizioni dell’una si aggiungono a quelle degli altri.” Ovvero c’è un effetto non selettivo, bensì cumulativo e complementare da parte della direttiva Bolkestein sulle norme già in vigore.

Dalla lettura di questo insieme di norme, si evince dunque come debbano ritenersi esclusi dal campo di applicazione della direttiva solo i servizi a carattere non economico erogati in forma totalmente gratuita dallo Stato (ovvero totalmente finanziati dalla fiscalità generale) e i servizi indicati all’Art. 2 , ovvero le attività individuali nel campo dei servizi finanziari, delle comunicazioni elettroniche e dei servizi di trasporto, in quanto già soggetti ad analoga normativa di settore.

Una ulteriore cartina di tornasole di quanto sopra affermato, può essere ricavata dall’Art. 17, relativo alle deroghe generali all’applicazione del principio del paese di origine (di cui al precedente Art. 16). Il fatto che siano previste deroghe a una serie di servizi tra i quali “i servizi di distribuzione di energia elettrica e gas e di distribuzione dell’acqua”, conferma sia che tali servizi rientrano nel campo della direttiva, sia che per essi si applicano - ad eccezione del principio del paese d’origine - tutti gli altri provvedimenti previsti dalla direttiva, ed in particolare il divieto di restrizioni nazionali alla libertà di insediamento (Art. 16, comma 3). E in quanto alle deroghe di cui sopra, è chiarificatore il considerando n. 40, che le considera necessarie, in questa fase, per il grado di scarsa integrazione del mercato interno, e che tuttavia impone di limitarle allo stretto necessario.

Infine, come ulteriore cartina di tornasole, valgano le richieste di esclusione di servizi dall’applicazione della direttiva, espresse dagli Stati Membri, riuniti nel Comitato dei Rappresentanti Permanenti (COREPER) in data 26 maggio 2004, che vanno ben oltre i servizi enunciati dalla direttiva, ad ulteriore conferma di come la direttiva comprenda anche questi settori, come sinora argomentato.

5.5. Piena continuità con l’Accordo Generale sul Commercio dei Servizi (Agcs)

Abbiamo più sopra argomentato come l’Accordo Generale sul Commercio dei Servizi (Agcs) in fase di negoziazione all’interno dell’Organizzazione Mondiale del Commercio abbia un ruolo di concausa internazionale della proposta di direttiva Bolkestein. D’altronde che la medesima sia in stretta interrelazione con quel negoziato è affermato a chiare lettere nel testo stesso della direttiva. A pag. 17 della relazione di sintesi, si dice esplicitamente come la direttiva “...non interferisce con questi negoziati, che mirano ad agevolare gli scambi di servizi e che sottolineano la necessità per l’UE di istituire rapidamente un vero mercato interno dei servizi per garantire la concorrenzialità delle imprese europee e rafforzare la propria posizione negoziale”.

Ma gli effetti della direttiva Bolkesteinsui negoziati AGCSsarebbero più diretti e gravidi di conseguenze sui rapporti di potere fra i diversi organismi europei, come sottolineato dal gruppo di ricerca DAPSE (Democracy and Public Services in Europe - rapporto completo http://www.dapse.org/articles/IntMarket_Submissions.html).

In primo luogo, infatti, la competenza sui negoziati Agcs verrebbe interamente trasferita sulla Commissione Europea, a differenza di quanto non accada oggi, quando la medesima Commissione è comunque chiamata a coordinare i lavori e le proposte dei diversi Stati membri. In altre parole, una volta realizzato il mercato interno dei servizi, non sarebbe più possibile da parte di ciascun Stato membro porre restrizioni nazionali alla messa sul mercato di specifici settori di servizi nel negoziato Agcs.

In secondo luogo, la Commissione sarebbe ulteriormente rafforzata nei negoziati in quanto potrebbe offrire un piatto molto più ricco per gli altri Paesi membri dell’OMC: l’intero mercato dei servizi europei. L’attuale potere di controllo ed indirizzo del Parlamento Europeo sui negoziati Agcs - già ora assolutamente insufficiente - verrebbe praticamente azzerato.

I parlamenti nazionali e quello europeo, organi sovrani eletti dai cittadini europei, non avrebbero più alcun potere in materie quali l’istruzione, la sanità, l’acqua, i rifiuti, i trasporti, l’energia, le poste e le telecomunicazioni. In tutti questi e nei molti altri settori oggetto dell’Agcs si avrebbe unicamente il ruolo della Commissione, ed al suo interno quello del Commissario al Commercio.

Non eletto, a decidere per 450 milioni di cittadini europei.

5.6. Libertà di insediamento: azzerati i poteri delle autorità locali

La direttiva Bolkestein intende abolire gli ostacoli che si frappongono alle due libertà fondamentali che garantiscono il completamento del mercato interno: la libertà di insediamento e la libertà di circolazione dei servizi.

Vediamo allora di quali restrizioni si tratta. E vale la pena, innanzitutto, sottolineare come, in un documento preparatorio della proposta di Direttiva (doc. IP/02/1180 del 31 luglio 2002), si citasse, tra gli ostacoli che penalizzano il mercato dei servizi, nientemeno che “il potere discrezionale delle autorità locali”. Ma anche analizzando il testo della direttiva si approda alle stesse conclusioni.

L’art. 9 dice esplicitamente come gli Stati membri possano regolamentare i regimi di autorizzazione all’esercizio di un’attività di servizio solo a condizione che il regime di autorizzazione sia: “non discriminatorio” nei confronti del prestatore; giustificato oggettivamente da motivi imperanti di interesse generale; oggettivamente dimostrata l’impossibilità di ricorrere a misure meno restrittive.

L’art. 14 specifica ulteriormente quali siano i requisiti che le autorità nazionali non possano esigere. Fra gli altri, non potranno più essere richiesti: la forma legale dell’insediamento, l’insediamento della casa madre o di una filiale o ramo d’azienda sul proprio territorio; l’iscrizione al registro delle imprese; l’esperienza pregressa per un periodo minimo; l’obbligo di fornire o condividere una garanzia finanziaria.

L’art. 15 stabilisce inoltre una serie di misure estremamente rilevanti che devono essere sottoposte a rigida procedura di valutazione reciproca degli Stati membri, che le modificano od aboliscono se le ritengono inopportune. Queste misure comprendono fra le altre: le restrizioni quantitative o territoriali; l’obbligo per il fornitore di darsi una qualsiasi specifica forma legale, di detenere un capitale minimo per certe attività di servizio o, per i dirigenti, di avere una qualifica professionale specifica; il divieto di avere più di una sede nel territorio di uno stesso Stato; i requisiti che stabiliscono un numero minimo di dipendenti; tariffe minime e/o massime fisse da rispettare; i divieti ed obblighi riguardanti le vendite sottocosto e le svendite.

Sempre l’art. 15 conferisce alla Commissione Europea il potere di controllo su qualsiasi decisione degli Stati membri e delle autorità locali. Esse hanno tre mesi di tempo per sottoporre alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative che intendono assumere e che potrebbero ledere la libertà di insediamento e di libera circolazione della fornitura di servizi.

5.6.1. Alcune conseguenze

L’insieme dei provvedimenti sopra elencati delinea lo scenario di una rincorsa agli standard minimi senza precedenti. Questi provvedimenti da soli possono dar corso a una valanga di delocalizzazioni all’interno dell’UE alla ricerca dei luoghi più favorevoli, con minori pretese in assoluto. Se oggi la costituzione di “scatole vuote” societarie in un Paese dell’UE era essenzialmente dettata da ragioni di evasione fiscale, la direttiva Bolkestein crea un numero infinito di altri stimoli, quali il mancato rispetto degli standard ambientali, del lavoro, della salute e della sicurezza, dei requisiti relativi alle qualifiche/titoli e dei sistemi contrattuali.

Contemporaneamente, la direttiva Bolkestein limita fin quasi l’azzeramento il potere discrezionale delle autorità locali e nazionali che - fatto non secondario, e a differenza dei membri della Commissione - sono liberamente elette dai cittadini.

Un’autorità locale non potrà più riservare ad una determinata categoria di produttori una gara d’appalto (ad esempio il servizio mensa scolastica ai produttori di cibi biologici) o l’affidamento di un servizio (ad esempio la manutenzione del verde pubblico a cooperative sociali) o, ancora, stabilire requisiti che consentano di attuare politiche di sostegno al proprio territorio (ad esempio, l’ assunzione, in caso di aggiudicazione di appalto, di lavoratori del territorio).

Ma non potrà nemmeno più programmare quantità e qualità dei fornitori di servizi sul proprio territorio: le restrizioni quantitative o territoriali - ad esempio il numero massimo di licenze da concedere per un certo servizio - che servono ad evitare una eccessiva proliferazione di fornitori in un’area e a prevenirne invece la carenza in un’altra, non saranno più possibili.

Nel campo dei servizi sanitari, la fine delle autorizzazioni regolamentate - il cui costo è pagato dal sistema di previdenza sociale - provocherebbe costi sociali elevatissimi.

In altre parole, nessuna autorità locale potrà fare scelte di politica economica su cui indirizzare lo sviluppo del proprio territorio. Anzi, con il progetto di abolire i prezzi minimi fissi e i divieti di vendite sottocosto (Art. 15 g e h) si spalancherebbero le porte alla concorrenza predatoria delle multinazionali, in grado di aggiudicarsi forniture di servizi dovunque, grazie alle strategie sui sussidi incrociati interne al gruppo, che le loro dimensioni rendono possibili.

Non potranno salvarsi neppure le imprese senza scopo di lucro: l’abbattimento di tutte le barriere contro gli interessi del settore privato comporta, infatti, la definizione di “discriminatorie” per tutte le agevolazioni oggi accordate al mondo no-profit in considerazione delle prerogative di interesse pubblico riconosciute alla sua azione.

Sarebbe infine pregiudicata o comunque sottoposta a vincoli quasi insormontabili anche ogni scelta da parte di un’autorità locale indirizzata a tornare sui propri passi rispetto a scelte precedenti di privatizzazione dei servizi pubblici, poiché andrebbe oggettivamente dimostrata - ovvero sarà la Commissione a stabilirlo - “l’esistenza di nuove circostanze” e le caratteristiche “non discriminatorie”, di “necessità” e di “proporzione” dei nuovi provvedimenti assunti.

5.7 Libera circolazione dei servizi: il principio del paese d’origine

Se non bastassero le normative relative alla libertà di insediamento precedentemente analizzate, la direttiva Bolkestein, al fine di garantire l’altro polo del mercato interno, ovvero la libera circolazione dei servizi, introduce quello che costituisce il vero “cuore” della direttiva: il principio del paese d’origine.

Recita infatti il punto 1 dell’art. 16: “Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori di servizi siano soggetti esclusivamente alle disposizioni nazionali dello Stato membro d’origine applicabili all’ambito regolamentato. Il primo comma riguarda le disposizioni nazionali relative all’accesso ad un’attività di servizio e al suo esercizio, in particolare quelle che disciplinano il comportamento del prestatore, la qualità e il contenuto del servizio, la pubblicità, i contratti e la responsabilità del prestatore”.

Inoltre, sempre l’art. 16, comma successivo, dice che “lo Stato membro d’origine è responsabile del controllo dell’attività del prestatore e dei servizi che questo fornisce, anche qualora il prestatore fornisca servizi in un altro Stato membro.” E i numerosi divieti espressi nei confronti dei paesi destinatari ribadiscono il concetto. Vale la pena ricordare il divieto di richiedere ai fornitori di servizi di “rispettare i requisiti relativi all’esercizio di un’attività di servizio applicabili sui loro territori” o “l’applicazione di un regime contrattuale particolare tra il prestatore e il destinatario che impedisca o limiti la prestazione di servizi a titolo indipendente” (sempre art. 16).

Se a questo aggiungiamo l’abolizione dell’obbligo di presentare una dichiarazione o una notifica, di far domanda per autorizzazioni, registrazioni, comunicare un recapito o un legale rappresentante (ancora art. 16) o il divieto al paese di destinazione di detenere e conservare i documenti di lavoro (art. 24), il risultato è abbastanza chiaro: tutte le imprese che hanno sede legale fuori dal paese destinatario possono fornire servizi senza sottostare ad alcun tipo di sorveglianza, senza osservare le disposizioni legali del paese in cui erogano i servizi, né le norme relative all’occupazione.

Non solo. Poiché gli standard in vigore nel paese in cui si esercitano tali attività avrebbero valenza solo per le imprese nazionali e non per quelle che hanno la propria sede legale in altri Stati membri, quella che cadrà sarà l’uniformità della legge in seno agli Stati coinvolti. La legge varierà da persona a persona o da impresa ad impresa, a seconda della paese legale di provenienza del prestatore di servizi. I sistemi giuridici nazionali di ciascuno Stato membro entreranno di conseguenza in diretta competizione fra loro, mettendo in moto un’inesorabile spirale verso l’abbassamento degli standard e delle normative.

Di fronte a questo quadro, assume toni quasi beffardi l’insieme di norme previste dalla direttiva agli artt. 31 e 39, laddove si promuovono una serie di procedure volontarie - certificazione, etichette di qualità, codici di condotta etc. - “per assicurare la qualità dei servizi offerti”(!). Come dire, aboliamo tutti i criteri vincolanti sulla qualità e chiediamo alle grandi multinazionali di stabilire esse stesse i propri standard di valutazione.

5.7.1 Alcune valutazioni

Con l’introduzione del principio del paese d’origine, risultano evidenti alcuni cambiamenti politici e assumono pregnanza alcune riflessioni. La prima delle quali riguarda un aspetto prettamente giuridico, ovvero la violazione degli Artt. 43 e 50 del Trattato istitutivo dell’UE. L’articolo 43 dispone, infatti, che la libertà di stabilimento all’interno della UE includa il diritto di accedere ed esercitare attività indipendenti e di costituire e gestire imprese "alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini". Analogamente, l’articolo 50 recita : “(...) un prestatore di servizi può esercitare temporaneamente le sue attività in un altro Stato membro solo se alle stesse condizioni in vigore in quello Stato per i propri cittadini”.

Ma è ben più profondo il cambiamento introdotto dalla direttiva Bolkestein all’interno dell’UE. Sinora l’Unione Europea aveva basato la propria legislazione sulla prassi dell’”armonizzazione” fra le normative esistenti nei diversi Paesi, un metodo che richiede a tutti i Paesi interessati di modificare le proprie leggi, normative, standard e regolamenti in modo da renderle il più possibile uniformi. La prassi dell’armonizzazione, frutto di una pratica del consenso, permetteva di volta in volta il mantenimento dei diritti acquisiti o comunque tutelava da una caduta verticale degli stessi.

Una seconda prassi maggiormente utilizzata nei processi di liberalizzazione transfrontaliera è il “riconoscimento reciproco”, che consiste nell’accettazione tra Paesi dei reciproci standard e norme una volta stabilito che siano in sostanza equivalenti (ad es. i titoli universitari); in tal modo non è necessario modificare le leggi nazionali.

Il principio del paese d’origine supera d’un balzo le prassi precedenti. Azzera l’armonizzazione e, diversamente dal riconoscimento reciproco che richiede una procedura negoziale e accordi di mutuo consenso, implica il riconoscimento obbligato delle normative e degli standard del paese d’origine.

È un mutamento profondo che, paradossalmente, porterà a “soluzione” anche il problema delle delocalizzazioni. Infatti, un’impresa avrà meno interessi a spostare l’intera produzione di servizi in un paese a più bassa protezione sociale e del lavoro, in quanto le sarà sufficiente spostare la sede legale per ottenerne tutti i vantaggi normativi e regolamentari.

Con il principio del paese d’origine si cristallizza l’Europa a due velocità, trasformando i lavoratori dei paesi di nuovo ingresso nell’UE in “esercito industriale di riserva” al fine di creare “dumping sociale” nei paesi a protezione sociale e del lavoro storicamente più avanzata, al fine di abbassarli verticalmente.

Tutto e sempre nel nome sacro e inviolabile della competizione internazionale.

5.8. Sotto tiro i sistemi sanitari

Nonostante l’Art. 152 del Trattato UE ribadisca che l’azione comunitaria deve rispettare appieno le competenze degli Stati membri per quanto riguarda l’organizzazione e l’erogazione dei sistemi sanitari, la direttiva Bolkestein interviene anche in questo settore con importanti conseguenze. La direttiva interviene su alcuni punti fondamentali nel settore dell’assistenza sanitaria pubblica: a) utilizzo transfrontaliero dei servizi medici; b) libera circolazione del personale medico e paramedico; c) creazione di un mercato europeo dei prodotto farmaceutici.

Questi temi sono oggetto di controversie da decenni, con diversi interventi da parte della Corte Europea di Giustizia, che si era più volte pronunciata a favore del rimborso delle spese sanitarie per prestazioni transfrontaliere autorizzate dal Servizio Sanitario Nazionale, che comportassero ricovero in ospedale, pronunciandosi invece contro il rimborso di spese per cure non ospedaliere (ad es. cure dentarie). Dietro tutto ciò, si evidenziava il desiderio degli Stati nazionali di mantenere sotto controllo gli elevati costi delle cure ospedaliere. Tuttavia la linea di demarcazione fra cure ospedaliere e cure non ospedaliere è controversa e può variare da paese a paese. La direttiva Bolkestein cerca di definire alcuni parametri, come il concetto di “cura ospedaliera” (Art. 4) e di stabilire che il livello di rimborso delle spese sanitarie per prestazioni transfrontaliere non deve essere inferiore a quello in vigore nel proprio Servizio Sanitario nazionale per cure analoghe (Art. 23).

Con questi provvedimenti, in primo luogo la Commissione avoca a sé ulteriori poteri normativi nell’ambito dei sistemi di previdenza sociale; in secondo luogo, stabilisce un sistema di rimborsi delle spese che rafforza la tendenza verso un servizio sanitario a due livelli. Infatti, poiché la mobilità dei pazienti viene incentivata solo per quanto riguarda il rimborso delle spese, senza nessuna considerazione sull’effettivo ammontare delle stesse e sulle implicazioni sul sistema di previdenza sociale, si avrà l’effetto che solo i pazienti ricchi potranno scommettere sul rimborso totale, e non parziale, delle spese sanitarie sostenute. Essendo oltretutto i soli a potersi permettere di anticipare i costi delle prestazioni, poi soggette a successivo rimborso.

Ma l’insieme dei sistemi sanitari sarà sottoposto a piena deregolamentazione, proprio in seguito all’abolizione di tutte le restrizioni normative che, valide per tutti i prestatori di servizi, saranno analogamente applicati ai fornitori di servizi sanitari.

6. L’opposizione alla Direttiva Bolkestein

Solo alcuni mesi fa sarebbe stato impossibile ipotizzare l’attuale scenario in merito alla mobilitazione contro la direttiva Bolkestein. La proposta di direttiva, approvata dalla Commissione Europea in data 13 gennaio 2004, aveva tranquillamente veleggiato nel più assoluto silenzio per un intero semestre, nonostante i tentativi di alcune reti sindacali - la Funzione Pubblica CGIL in primo luogo - e reti associative, fra cui Attac Italia, di porla all’attenzione generale. Si scontava, allora, la totale mancanza di una dimensione europea - nonostante le intenzioni - nella costruzione delle campagne e delle mobilitazioni dei movimenti.

Il salto di qualità è avvenuto con il FSE 2004 di Londra, dove, ancora quasi in sordina, la mobilitazione contro la direttiva Bolkestein è entrata fra le priorità di iniziativa nell’appello finale dei movimenti sociali. Favorita in questo dal fatto che in alcuni Paesi europei, la direttiva era già al centro dell’attenzione di sindacati e movimenti (Belgio, Danimarca, Francia). Oggi la campagna europea contro la direttiva Bolkestein comincia ad assumere la dimensione che merita, coadiuvata da campagne nazionali ormai presenti in ciascun paese europeo. E i primi risultati si vedono.

Va sicuramente riconosciuto un merito a questa proposta di direttiva: quello di aver suscitato un’opposizione diffusa e trasversale come in poche occasioni in precedenza. A tutti gli effetti, la “Bolkestein” comporta un tale mutamento di paradigma, che chiama in causa l’idea fondativa dell’Unione Europea stessa. Con l’attacco all’idea di welfare e il tentativo di costruire un mercato interno dei servizi completamente liberalizzato; con lo smantellamento, attraverso il principio del "paese d’origine", dei diritti acquisiti del lavoro; con, infine, l’idea complessiva di un’Europa a due velocità, in cui i Paesi dell’Est rappresentano sostanzialmente l’esercito industriale di riserva per le «corporation» dei Paesi dell’ovest, la direttiva non poteva non coagulare l’insieme delle realtà, sindacali e associative, che da sempre si oppongono alle politiche neoliberiste e pensano che un’altra Europa sia possibile solo a partire dal riconoscimento dei diritti sociali e del lavoro. Così è stato: oggi sono in campo contro la direttiva la gran parte delle organizzazioni sindacali, confederali e non, e l’insieme dei movimenti con le proprie reti europee. Mentre piovono critiche anche da parte del mondo imprenditoriale, da diverse forze politiche delle sinistre europee e nazionali e si aprono contraddizioni perfino nelle posizioni di diversi governi nazionali.

In Italia, la Campagna Nazionale è stata lanciata nel gennaio 2005 e, ad oggi, coinvolge reti di movimento come Attac, Arci, Rete Lilliput, Legambiente, Forum Ambientalista, Unione Inquilini, Libera, Medicina Democratica, Abruzzo social forum e Tavolo Marchigiano fermiamo il Wto; organizzazioni sindacali confederali come FpCgil, Fiom, FlcCgil e sindacati di base come S.in.Cobas, Confederazione Cobas, Cub, Sult; oltre a forze politiche come Sinistra Ds, Verdi, Pdci e Prc. Si articola nei territori attraverso la costruzione di decine di dibattiti informativi e di sensibilizzazione; in una petizione popolare su cui raccogliere le firme da inviare al Parlamento Italiano ed Europeo; in mozioni e ordini del giorno da presentare all’interno delle istituzioni locali e regionali e nella costruzione di forti momenti di mobilitazione, in collegamento con la rete europea costituitasi all’interno del FSE di Londra. Momenti qualificanti di questa mobilitazione sono stati la manifestazione europea del 19 marzo a Bruxelles, "contro la guerra e la direttiva Bolkestein, per un un’Europa della pace e dei diritti sociali", che ha visto la partecipazione di oltre 150.000 persone, e la settimana di mobilitazione internazionale sui temi del commercio mondiale del 10-16 aprile 2005, lanciata dal FSM di Mumbay 2004, che ha visto centinaia di iniziative in altrettante città.

Uno scenario del tutto nuovo potrebbe aprirsi con la doppia vittoria ottenuta dai NO ai referendum sul Trattato Costituzionale in Francia (29 maggio) e in Olanda (1 giugno). Nonostante i tentativi di interpretare questi risultati come frutto della paura irrazionale, della chiusura identitaria, dell’ostilità verso l’allargamento, il vero significato di quei voti è rappresentato dalla enorme domanda di democrazia e dal rifiuto delle politiche neoliberiste; dal desiderio consapevole di un’altra Europa, sociale e di pace. L’ “idraulico polacco", assurto a icona dell’intera campagna referendaria, ha rappresentato infatti la concreta materializzazione della direttiva Bolkestein, e il rifiuto delle conseguenti politiche di attacco allo stato sociale e ai diritti del lavoro. Questo è stato l’indicibile verità di quei NO, negando la quale i poteri forti tentano di perpetuare un processo di integrazione europea fondato sul fallimentare pensiero unico del mercato.

Il doppio NO di Parigi e Amsterdam apre una crisi all’interno dell’UE e del suo processo di integrazione: il ritiro della direttiva Bolkestein potrebbe significare la prima forte inversione di tendenza e il primo passo verso un’altra Europa possibile.

7. Proposte per un’Altra Europa Possibile

Abbiamo visto in queste pagine come le grandi e insuperabili contraddizioni in cui si dibatte il modello neoliberista in questa fase costituiscono la ragione stessa dell’impossibilità di una strategia politica basata sulla ‘governance’ del neoliberismo. Abbiamo visto come, proprio per questo, il modello sociale europeo rappresenta uno snodo fondamentale del conflitto sociale in corso, aspro perché non consente riedizioni del “compromesso sociale” che ha dominato l’intero secolo scorso.

Abbiamo visto come la Direttiva Bolkestein, proprio per la virulenza dei suoi attacchi al modello sociale europeo e per la compiutezza con cui tenta di ridisegnare l’intero processo di costruzione europea, rappresenti il tentativo di uscita “a destra” dal fallimento degli Accordi di Lisbona, ovvero dall’impossibilità di coniugare la strategia europea tenendo insieme il dogma della massima competitività sui mercati internazionali con il mantenimento di un modello di coesione sociale.

La mobilitazione europea contro la Direttiva Bolkestein e il doppio NO di Francia e Olanda ai referendum sul Trattato Costituzionale rappresentano un primo e forte “stop” a questo tentativo di uscita a “destra”, verso un modello ancor più compiutamente liberista.

È in questa fase di stallo che l’insieme dei movimenti sociali, delle organizzazioni sindacali e politiche, da sempre in campo per la difesa dei diritti, deve assumersi l’importante responsabilità di riempire di contenuti e di proposte l’alternativa per un’altra Europa possibile.

A cominciare dall’assunzione teorica e pratica dello spazio europeo come terreno di lotta e come dimensione unitaria delle possibilità di trasformazione.

Un’assunzione che significa innanzitutto la rimessa in discussione dei fondamenti monetaristi su cui l’UE si è venuta costruendo, per aprire nuovi spazi di restituzione alla democrazia. Occorre di conseguenza rimettere mano a statuto e funzioni della Banca Centrale Europea, oggi unica detentrice del potere di scelta politico-economica per riallocare in seno al Parlamento Europeo, liberamente eletto, queste potestà sottratte. Viene di conseguenza il superamento e l’abbandono dei Trattati di Cardiff, Maastricht ed Amsterdam, basati sul fondamentalismo monetarista e prime cause della recessione economica del continente e del progressivo impoverimento delle sue popolazioni.

La storia del continente europeo è la storia del suo modello sociale, frutto delle straordinarie lotte di emancipazione del movimento operaio che ha attraversato il ‘900 e della necessità, da parte della classe dominante, di dover scendere a compromessi, in un’epoca attraversata dalla lotta ideologica, politica ed economico-militare, tra i due blocchi sovietico ed occidentale. Un’altra Europa possibile non può che partire dal riconoscimento costituente e fondativo di questo modello sociale per qualsiasi processo di integrazione europea. Riconoscimento che significa soprattutto costruzione dello spazio pubblico europeo, come luogo dei diritti sociali inviolabili.

Ecco perché un’altra Europa sarà possibile solo dall’avvìo di forti mobilitazioni per chiedere il controllo pubblico dei capitali finanziari, diritti continentali del lavoro, la promozione di una direttiva-quadro sui servizi pubblici che ne segni l’indisponibilità degli stessi alle leggi del mercato, la trasformazione ecologica dei processi produttivi a partire dal riconoscimento di “proprietà sociale” per i beni comuni, diritti di cittadinanza per tutti e un sistema fiscale europeo fondato sui principi di progressività e di redistribuzione sociale.

Un percorso lungo, come si può intuire. L’unico degno di essere praticato.

Messaggi

  • CANCELLIAMO LA DIRETTIVA PRODI-BOLKESTEIN
    Comunicato-stampa

    Innanzitutto, un’autocritica.

    Finora, nella campagna contro la direttiva Bolkestein, avevamo affibbiato la catastrofica legge-quadro per la totale mercificazione dei servizi pubblici al solo funzionario olandese, pur se il principale responsabile di essa era l’ex-presidente della Commissione europea Romano Prodi.

    Volevamo costruire il fronte di lotta più ampio possibile ma anche dare la possibilità al leader dell’Unione, da sempre silenzioso sul tema, di sconfessare la sciagurata iniziativa.

    Ma ora il novello "unto del Popolo", destinato a sostituire lo screditato "unto del Signore" e ubriacato dal plebiscito elettorale, ha gettato la maschera, affermando il pieno sostegno alla direttiva in maniera ignorante, goffa e menzognera, sostenendo che milioni di europei non avrebbero capito niente e che era inutile manifestare il 15 ottobre perché "il problema non sussiste" e la direttiva "liberalizzerà ottimamente" i servizi pubblici, mentre il "principio del paese d’origine" sarebbe stato abolito.

    In verità l’art.16 della direttiva - che consente ad aziende o a lavoratori di un paese europeo di operare in un altro, non sottostando alle regole e ai salari di esso ma a quelli del paese di origine - è punto intoccabile per tutto il centrodestra, mentre buona parte del centrosinistra ha presentato il "compromesso Ghebardt" che non ne muta per niente la sostanza.

    Ma non c’è da meravigliarsi. In pochi giorni il "conducator", in delirio di onnipotenza, ha gettato altre maschere confermando che ha intenzione di:

    1) mantenere le truppe su tutti i fronti di guerra (Iraq escluso, ove verranno sostituite da "ricostruttori (??)";

    2) "rinsaldare la storica alleanza con gli Usa";

    3) modificare - e non cancellare - la legge 30 e la controriforma Moratti;

    4) "umanizzare" e non chiudere i CPT;

    5) ripristinare un sistema elettorale totalmente maggioritario.

    Che ne dicono tutti/e coloro che lo hanno plebiscitato? Segnaleranno a Prodi che non lo hanno delegato a sostituire Berlusconi per proseguirne la politica, partecipando in massa, con l’entusiasmo delle primarie, al folto calendario di mobilitazioni contro la Finanziaria, il taglio delle pensioni, il furto del TFR, il carovita, per la garanzia del reddito, la difesa dei servizi sociali, l’abrogazione della controriforma Moratti, della legge 30, del pacchetto Treu e della Bossi-Fini, per il ritiro delle truppe dall’Iraq e dagli scenari di guerra, per la chiusura dei CPT?

    Piero Bernocchi portavoce nazionale Cobas scuola